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Regolamenti: Regolamento Steeple-Chases (artt. 250-261-268)  
Autore: unagt
Pubblicato: 8/6/2004
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U.N.I.R.E.

SOCIETA’ DEGLI STEEPLE-CHASES D’ITALIA

 

REGOLAMENTO

(dell’Ente e delle Corse)

Titolo V

 

RECLAMI - DISTANZIAMENTI - PUNIZIONI

 

CAPO I

 

RECLAMI

 

 

Termini di presentazione

 

Art. 250 - Sotto pena di decadenza, i termini per presentare un re­clamo sono i seguenti:

- Ai Commissari:

… omissis

 

- Ai Commissari od alla Commissione di Disciplina di 1^ Istanza:

… omissis

 

- Alla Commissione di Disciplina di 1^ Istanza:

5) prima o dopo la corsa per un periodo di un anno contro:

 a)   la falsa designazione nelle iscrizioni dell'età e del nome del cavallo;

b)  la sostituzione di un cavallo sia per errore o negligenza che per dolo;

c)    la falsificazione del certificato d'origine;

d)  tutte le azioni di malafede.

 

 

Capo Il
DISTANZIAMENTO

Nozione

 

Art. 260 – Provvedimento in virtù del quale un cavallo viene tolto dall’ordine di arrivo (di stanziamento totale) oppure spostato dal posto occupatovi per essere classificato in uno dei posti seguenti (distanziamento parziale)

 

Casi

 

Art. 261 - Un cavallo subito dopo la corsa, e prima del segnale di convalida deve essere distanziato totalmente dai Commissari:

a) se ha preso parte alla corsa senza che il suo Cavaliere si sia presentato al peso (Artt. 191, 243);

b) nei casi di cui all'art. 227;

c) nei casi di irregolarità del peso riscontrate in occasione del controllo dopo la corsa o in caso di mancata presentazione del Cavaliere a tale con­trollo a meno che non da ciò esonerato a norma dell'art. 243, 2° comma;

d) in tutti i casi in cui sia stato sollecitato da terza persona durante la corsa.

Può anche essere distanziato - a giudizio dei Commissari - nel caso previsto dall'art. 226.

Parimenti - prima del segnale di convalida - i Commissari decidono gli eventuali distanziamenti per i casi di irregolarità in corsa (Artt. 228, 230, 231).

In tali casi il distanziamento può essere, a seconda della gravità del fatto, totale oppure parziale.

Un cavallo può, inoltre, essere distanziato dalle Commissioni di Disci­plina:

1) nei casi previsti dall'Art. 250, n. 4, a condiziono che il reclamo sia stato presentato entro gli 8 giorni successivi a quelli dell'effettuazione della corsa o che, entro 30 giorni dalla corsa, sia stato comunicato agli in­teressati l'inizio, d'ufficio, da parte della Commissione di Disciplina di 1° Istanza, di un procedimento per le infrazioni previste da tale disposizione;

2) nei casi previsti dall'Art. 250, n. 5), a condizione che il reclamo sia stato presentato entro 1 anno dall'effettuazione della corsa o che, entro lo stesso termine, sia stato comunicato agli interessati l'inizio, d'ufficio, da parte della Commissione di Disciplina di 1° Istanza, di un procedimento a loro carico per le infrazioni previste da tale disposizione.

Anche nei casi in cui, per l'inutile decorso dei termini di cui ai prece­denti nn. 1) e 2), le Commissioni non possono procedere al distanziamento del cavallo, le stesse possono ugualmente punire i responsabili.

 

                           Capo III                       

                                                                 

                                  PUNIZIONI

 

Art. 262 - … omissis

Art. 263 - … omissis

Art. 264 - … omissis

Art. 265 - … omissis

Art. 266 - … omissis

Art. 267 - … omissis

 

Azione di malafede

 

Art. 268 – Incorre nella squalifica:

a) chiunque, al fine di falsare l'esito di una corsa, offra una somma di denaro od altra utilità a persone aventi incombenze ufficiali relativa­mente a quella corsa, ad un proprietario o ad un suo rappresentante, ad un allenatore, ad un Cavaliere, caporale con o senza permesso di allenare, o artiere ippico;

b) chiunque, avendo incarichi ufficiali relativamente ad una corsa, o essendo proprietario o suo rappresentante, allenatore, Cavaliere, caporale ­con o senza permesso di allenare, o artiere ippico, accetti, al fine di pre­starsi a falsare il risultato di una corsa, una somma di denaro od altre qualsiasi utilità;

c) chiunque, dolosamente, abbia iscritto un cavallo squalificato o ab­bia fatto correre un cavallo sotto falso nome;

d) chiunque si renda colpevole della sostituzione di un cavallo;

e) chiunque si renda colpevole di altre azioni di malafede tanto in Italia quanto all'estero;

f) chiunque si renda responsabile dei fatti previsti e puniti dal Rego­lamento antidoping;

g) chiunque in qualsiasi modo risulti implicato nelle azioni di mala­fede di cui sopra;

h) chiunque sia stato squalificato all'Estero dalle Autorità corrispon­denti alla Società degli Steeple-Chases d'Italia, al Jockey Club Italiano, all'E.N.C.I., all'E.N.C.A.T. o alla F.I.S.E.;

i) chiunque si presti a fungere da prestanome di persona squalificata o sospesa;

1) il fantino e l'allievo fantino che non rispettino i divieti di cui all'Art. 89 del presente Regolamento.

 
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