Legge 14 maggio 2005, n. 80
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91
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Art. 14-ter.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e l'articolo 10 del decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
2. L'attività' di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
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Riportiamo, per una più facile comprensione, i commi 8 e 9 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, abrogati dall’art. 14 ter della legge 14 maggio 2005, n. 80
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 aprile 1998, n.169
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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Art. 1
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Art.2
Concessioni per l’esercizio delle scommesse
Comma 1 …….omissis
Comma 2 …….omissis
Comma 3 …….omissis
Comma 4 …….omissis
Comma 5 …….omissis
Comma 6 …….omissis
Comma 7 …….omissis
Comma 8. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. E’ escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese ci cui al primo periodo comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole l’elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L’inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza della concessione.
Comma 9. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione per l’accettazione della scommessa TRIS. E’, tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all’interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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