Antiriciclaggio: luci e ombre della normativa • di Mauro Grimaldi
Dovrebbe essere ormai noto a tutti che da questo mese è entrata in vigore la normativa in materia di antiriciclaggio. Un passaggio importante e garantista che merita un uheriore approfondimento, se non altro per chiarire, anche a chi scommette, quali saranno i nuovi adempimenti cui è soggetto sia l’operatore di gioco, che il cliente. Con le nuove disposizioni, il legislatore, tende a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività criminose e di finanziamento delle attività terroristiche. Una normativa che - è bene precisare - si rivolge a svariati settori economici e che in parte interessa anche il gioco, in maniera diretta per quanto attiene le “case da gioco” e l’offerta, attraverso la rete telemafica, di giochi, scommesse e concorsi pnnostici; indirettamente anche il gioco fisico, quello effettuato allo sportello, quando le transazioni, sia in entrata che in uscita, superano certi limiti. la particolare le norme sull’antiriciclaggio (art.49) prevedono il divieto assoluto di effettuare pagamenti con de riaro contante per importi uguali/superiori agli 5.000,00 euro (cinquemila/00). Quindi, neL rispetto di questi parametri, queste transazioni (sia pagamenti di vincite, che effettuazione di scommesse) dovranno avven ire attraverso “strumenti di pagamento” tracciabii ed identificabili, siano essi appartenenti al circuito bancario che postale (assegni, boniflci, ecc.). Per gli assegni, in particolare, vi sono delle disposizioni molto rigide. Quelli emessi per importi pari o superiori a 5.00 euro devono sempre reare l’indicazone del beneflc:iario e contenere la clausola “non trasferibile”. A questo tipo di vincolo se ne aggwnge uno ulteriore, che è quello della identificazione del cliente quando si verificano queste ipotesi ovvero, nel caso di gioco a distanza, quando l’importo della ricarica è superiore ai 1.000 euro. Tale obbligo non può essere derogato e spetta al concessionario o persona da lui incaricata Saltano, quindi, le regole della “[h” dietro le quali nessuno potrà trincerarsi. lidentificazione e la verifica dell’identità del cliente quindi può avvenire presso lo sportello dell’agenzia, a cura del concessionario/gestore, attraverso l’esibizione e copia di un documento valido e la copia del Codice fiscale (che sarebbe bene conservare). Sembra scontato il fatto che per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino già assimilati in una precedente identificazione, gli stessi non dovranno essere identificati nell’ambito delle successive transazioni che eccedono i limiti indicati. Anche per l’onlime vige lo stesso obbligo, ma qui esiste già una identificazione preventiva, anche se bisognerà attendere alcune norme di attuazione che faranno riferimento alla gestione di un archivio unico (attualmente, infatti, i dati sono accessibili attraverso degli archivi separati, quindi non consultabili, come prevede la norma, con un’unica interrogazione). Le sanzioni, penali ed amministrative, sono pesanti, sia in termini economici che di provvedimenti sulla persona (nei casi più gravi è previsto l’arresto fino a 5 anni). Tra gli aspetti più delicati di queste nuove disposizioni c’è quello relativo alla segnalazione di “operazioni anomale”, che di fatto rappresenta un po’ il volano dell’intera normativa, facile sulla carta, più complesso da mettere in pratica. Primo perché appare difficile individuare dei parametri oggettivi in base ai quali definire anomala una transazione di gioco, salvo che non vengano definiti a monte dei criteri; secondo perché esiste un sostanziale problema di sicurezza sul territorio a cui si espongono i vari esercenti o concessionari. Credo che questo rappresenti un aspetto di “vuinerabilità” del sistema di accertamento. La delega di indagine e di valutazione del reato trasferita al semplice cittadino ha dei limiti oggettivi, soprattutto in certe zone. Bisognerebbe quindi cercare di individuare - oltre che stnimenti di garanzia per mantenere la riservatezza delle segnalazioni - delle procedure che consentano di “catturare” quei movimenti anomali direttamente dal sistema di gioco e da questo punto approfondire con le necessarie verifiche. Diversamente ho qualche difficoltà ad accettare il fatto di far ricadere la responsabilità esclusivamente sull’operatore di gioco o sul gestore del punto di vendita che, come al solito, resta l’unico a pagare.
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