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Totoguida Scommesse: Il decreto telematico e il giudizio della Commissione Europea (6.5.08)  
Autore: roberto
Pubblicato: 9/5/2008
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IL PARERE LEGALE - da Bruxelles suggerimenti e osservazioni per l'Aams

Il decreto telematico e il giudizio della Commissione Europea

di Stefano Sbordoni*
La Direttiva 98/34/CE ha disposto a carico degli Stati membri l’obbligo di comunicare alla Commissione tutti i progetti istitutivi di nuove regole tecniche; obbligo che è stato progressivamente esteso per coprire tutti i prodotti. Ai sensi della direttiva, si intende per “regola tecnica” qualsiasi specificazione tecnica o altro requisito relativi a un prodotto la cui osservanza sia obbligatoria per la sua commercializzazione o utilizzazione, e per “norma” qualsiasi specificazione tecnica la cui osservazione non sia obbligatoria, approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per applicazione ripetutao continua.
L'art. 8 della direttiva prevede che: «(...) La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi per quanto concerne le specificazionì tecniche o altri requisiti le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera ciivolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. (...) La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica (...)».
L’Amministrazione dei Monopoli di Stato alla prese con il nuovo progetto normativo del telematico, che dovrebbe regolamentare i giochi on-line mandando in pensione tutta la precedente normativa, ha inviato alla fine telematico, pur suggerendo alle nostre Autorità alcune modifiche. Il vero fatto rilevante è che non viene messo in discussione il ruolo dell’Amministrazione.
«(...) Il progetto notificato è indice della volontà delle autorità italiane di consentire l’accesso, a partire dal territorio italiano, a scommesse sportive offerte e promosse da operatori legalmente stabiliti in altri Stati membri dell’UE (o del CEE). In tal modo, pur assoggettandola a rigide condizioni, le autorità italiane intendono introdurre la possibilità di prestare servizi a distanza nel settore, in conformità dell'art. 49 del trattato CE. A titolo di considerazione generale e preliminare la Commissione approva l’intenzione delle autorità italiane di introdurre in materia di giochi e scommesse sportive forme lecite di esercizio della libertà prevista all’art. 49 del trattato CE». Nel merito la Commissione svolge le sue osservazioni sulla scelta degli aspiranti concessionari non già operatori di gioco, che dovrebbe ispirarsi a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Con riferimento al palinsesto, la Commissione raccomanda che quegli stessi criteri siano rispettati anche in “sede di identificazione delle manifestazioni sportive ed ippiche per le quali l’AAMS ammetterà la possibilità di giochi e scommesse». Questa effettua poi alcuni rilievi rispetto alla definizione di operatore di gioco di cui all’art. 11, comma 2, della bozza di regolamento, dove l’operatore di gioco viene definitivo come quel soggetto dello scorso anno la bozza del «Regolamento recante la disciplina dei requisiti per l’esercizio e per la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità». La buona notizia è che la Commissione in sostanza promuove la bozza del regolamento sul «che esercita, in Italia o in altro Stato, almeno una tipologia di gioco assimilabile a quelle facenti pane del portafoglio dei giochi gestiti da AAMS, sulla base di un’autorizzazione rilasciata, ove prevista, dall’autorità competente dello stato in cui l’operatore di gioco ha la sede legale owero la sede operativa». Ad avviso della Commissione nel testo dell’articolo in esame dovrebbe essere specificato che «le autorità italiane competenti tengono conto all’atto dell’esame delle domande di concessione, dei requisiti e, in generale, del sistema normativo di controllo e sanzioni cui è già sottoposto l’operatore richiedente nel paese in cui è stabilito, nel rispetto dei criteri fissati sistematicamente dalla giurisprudenza della Corte».
Inoltre secondo la Commissione il corrispettivo di eum 300.000 richiesto per ottenere una concessione online sembrerebbe eccessivo perché non «è basato su una valutazione delle spese di gestione effettivamente sostenute». Lorgano comunitario invita le “Autorità italiane, tenuto conto delle conseguenze ditale misura a valutare e quantificare con sufficiente previsione i costi (...) effettivamente generati dal sistema previsto, al fine di applicare, ove occorra, agli operatori interessati solo obblighi ed onore proporzionati a tali spese».
La Commissione ritiene poi che la previsione per gli operatori di poter disporre di un server all’interno dello spazio territoriale dell’UE e non obbligatoriamente in Italia, non deve significare per gli operatori costi eccessivi ed improponibili, invitando le nostre Autorità a «prevedere il ricorso a sistemi alternativi meno onerosi, che potrebbero pur tuttavia consentire un controllo efficace ed adeguato da parte delle competenti autorità».
Si tratta certo di suggerimenti importanti, che meritano un attento esame sugli effetti che potrebbero produn-e al sistema italiano così come è ora strutturato. Ma in particolare incidono sull’operatività dei concessionari ed sulla loro capacità di competere. Difatti il recepimento in norma delle osservazioni UE potrebbe comportare la necessità per molti di rivedere i propri piani di investimento se non proprio gli assetti interni. Cosa che per certi versi potrebbe tradursi nel passo indietro per poter fare il salto in avanti.
Fondamentale sarà l’atteggiamento delle isituzioni, esistenti e nominande, sia nei confronti della Comunità che nel settore del gioco pubblico.
* Avvocato del Foro di Roma,
esperto sportsbetting

 
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