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Agipro: Tar Lazio: bando di gara Superenalotto, rinvio al 4 giugno  
Autore: roberto
Pubblicato: 8/5/2008
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AGIPRONEWS: Pubblicato il 7 maggio 2008 ore 13:10


GIOCHI - TAR LAZIO: BANDO DI GARA SUPERENALOTTO, RINVIO AL 4 GIUGNO

(red.) ROMA – La II Sezione del Tar Lazio ha rinviato al prossimo 4 giugno la decisione relativa all'accesso alla documentazione presentata da Sisal per la gara di assegnazione del SuperEnalotto
Dopo l'assegnazione a Sisal per ulteriori 9 anni, infatti, Snai aveva chiesto ai Monopoli di poter acquisire la documentazione, una richiesta alla base della quale c'era l'esigenza "di tutelare, in ogni sede ivi compresa quella giurisdizionale (...) la posizione di Snai Spa quale partecipante alla citata procedura di selezione". Poiché Sisal, in qualità di società aggiudicataria della gara, aveva presentato la propria opposizione, i Monopoli hanno a loro volta negato l'accesso a Snai, sostenendo che nel caso in esame vi fosse "un'esigenza di riservatezza specifica e normativamente qualificata, com'è indubbiamente quella della società aggiudicataria (Sisal) di mantenere la segretezza del know how mediante il quale quest'ultima intende procedere ad orga nizzare il servizio offerto".
Il rifiuto opposto dall'Amministrazione si sarebbe posto, come recita il ricorso Snai, in aperto contrasto "al principio di eccezionalità delle deroghe alla pubblicità dei documenti amministrativi".
 
GIOCO ONLINE: UDIENZA AL TAR LAZIO, MATCH PARI E SENTENZA IN UN PAIO DI MESI

(red.) Toni accesi, una lunga discussione e la previsione – del tutto ufficiosa - di una sentenza nel giro di un paio di mesi. E' questo, in sintesi, il quadro emerso dall'udienza che si è tenuta al Tar Lazio questa mattina, nel corso della quale si è discusso nel merito il decreto direttoriale emanato da Aams il 25 giugno 2007 e sospeso dallo stesso Tar Lazio in fase cautelare lo scorso 5 dicembre. Un decreto direttoriale può incidere – come ha fatto Aams il 25 giugno 2007 – sugli accordi negoziali tra privati e, ancora, i concessionari sono legittimati a ricorrere o piuttosto davanti ai giudici dovevano presentarsi i titolari di punti di commercializzazione?
Su questi due aspetti, estremamente tecnici, si è concentrata l'attenzione del Tribunale, che poco è sembrato interessato alla distinzione tra “raccolta” e “promozione” delle scommesse. Secondo l'Amministrazione, ha sostenuto l'avvocato dello Stato, Elefante, “non c'è dubbio che vi sia un interesse pubblico superiore anche alle contrattazioni private. Le finalità dell'azione di Aams sono quelle di limitare la raccolta illegale e di tutelare il giocatore e, per questo motivo, non si discute: il potere c'è ed è totalmente legittimo, al massimo si può discutere l'adeguatezza delle misure dei Monopoli. In realtà non si tratta di contratti privati in senso stretto: da una parte c'è il concessionario, dall'altro il titolare del punto di commercializzazione. In entrambi i casi, va tenuto in debito conto l'aspetto dell'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività inerente il gioco”.

Completamente differente la posizione espressa dai due avvocati di Microgame e dei quattro concessionari ricorrenti, Petrivelli e Cardarelli: “Il punto di commercializzazione – ha affermato Petrivelli - è un'articolazione organizzativa attraverso cui il concessionario vende contratti di gioco e ricariche. Chiunque svolga in Italia attività online se ne serve, visto che internet è ancora poco diffuso nel nostro paese. Il decreto Aams, tra l'altro, ha causato una forte diminuzione degli incassi del settore telematico e, di conseguenza, del gettito erariale. A nostro avviso, inoltre, manca il potere per Aams di incidere, con un atto amministrativo, su atti negoziali in corso, come si è inteso fare con la sospensione al 31 dicembre 2007 di tutti i contratti di commercializzazione. Il regolamento inviato in bozza alla Commissione Europea sarà emanato sulla base della 159 del 2007, che quindi dà copertura normativa al decreto stesso, a differenza del provvedimento del 25 giugno in discussione, che non aveva la stessa “copertura” di legge. Il gioco online, infine, offre maggiori garanzie in termini di lotta al riciclaggio del denaro sporco, al contrario possibile nelle agenzie dove le scommesse sono del tutto anonime”.
 
Stefano Sbordoni, avvocato di Intralot e dell'associazione Sicon, ha voluto sottolineare la “confusione” che esiste tra il ruolo del concessionario e quello del punto di commercializzazione: “Si tratta – ha detto - di due contesti giuridici completamente diversi. Il nostro interesse è la difesa della rete di raccolta di giochi pubblici, creata in virtù di bandi di gara, e – come stabilito anche dalla Corte di Giustizia Europea – la canalizzazione della raccolta in circuiti controllabili. La carenza d'interesse dei concessionari ricorrenti inoltre è sostanziale, non solo formale, e non è possibile sostenere che a causa del decreto è calata la raccolta, perché vorrebbe dire chiaramente che alla base c'è un'attività non legittima”. L'avvocato di Lottomatica, Mirabile, ha infine evidenziato che “per effetto della firma della convenzione, ogni modifica normativa (compreso il decreto in discussione, ndr) viene recepita nell'accordo tra Aams e conc essionario. Mi chiedo peraltro perché non siano rappresentati in giudizio i punti di commercializzazione, sui quali in massima parte ricadono gli obblighi previsti dal decreto”.
 
SBORDONI (AVV. INTRALOT): "AL DI FUORI DEI MECCANISMI DI RACCOLTA CONCORDATI, SI E' NELL'ILLEGALITA'"
 
(a.c.) ROMA - Si è conclusa intorno alle 14,00 l'udienza di merito presso la seconda sezione del Tar Lazio presso cui si discuteva del ricorso presentato da Microgame Spa (e altri n.d.r.) riguardante l'annullamento del decreto alle integrazioni e alle modifiche "alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie". "Siamo all'interno di un sistema concessorio - ha dichiarato  margine dell'udienza ad Agipronews Stefano Sbordoni, legale che rappresentava l'operatore Intralot e il Sindacato delle imprese concessionarie (entrambi presenti "ad opponendum" al ricorso) - nel quale legittimamente siedono tutti i protagonisti di questa vicenda: i ricorrenti, gli opponenti e la stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Non c'è interesse di nessuno di andare contro nessun altro: se la raccolta arriva, può dare sussistenza, provvigioni e successo all'intera filiera. Al di fuori della raccolta, però, siamo nell'illegittimità. Al contrario, se non c'è chiarezza normativa - ha continuato Sbordoni - si possono verificare quei fenomeni di devianza, che sono poi quelli dell'illegittimità".
Secondo il legale, i provvedimenti dei Monopoli di Stato riguardanti i punti di commercializzazione erano e sono tesi a evitare qualsivoglia tipo di confusione verso l'utente finale, mantenendo nel contempo il controllo, presupposto di legittimità dell'intero sistema. Per Sbordoni è, quindi, bene fare chiarezza, sgomberando il campo da eventuali errori di fondo: nel caso di questo ricorso si vorrebbe giudicare l'effetto di un decreto Aams sulla base della possibile mancata raccolta. Una posizione non condivisibile: "Non posso giustificare un mio eventuale danno - ha concluso Stefano Sbordoni - dall'interruzione di attività non previste".

CARDARELLI (AVV. MICROGAME): "SUI PUNTI DI COMMERCIALIZZAZIONE NECESSARIE MODALITA' DIVERSE"
 
(a.c.) ROMA - Non si deve intervenire sui contratti: nel momento in cui viene deciso che il punto di commercializzazione deve essere sostituito, si devono individuare modalità diverse (da un decreto n.d.r.).
E' questo, nella sostanza il punto sostenuto dalle società ricorrenti, rappresentate dai legali Francesco Cardarelli e Fernando Petrivelli.
"Nel intervento effettuato in aula - ha dichiarato ad Agipronews Francesco Cardarelli, a margine dell'udienza di questa mattina -  il legale dell'Avvocatura dello Stato ha parlato dell'attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato solo in funzione di un interesse pubblico, che è quello di contrastare il gioco illegale. In realtà nessuno può mai affermare che tutti i punti di commercializzazione svolgano necessariamente attività illecite: anzi tutt'altro. Questo è, secondo noi, l'assioma sbagliato da cui partono le posizioni sia dell'Aams, ma soprattutto degli opponenti al nostro ricorso".
Secondo Cardarelli un punto di commercializzazione ha funzioni assolutamente limitate: può solo vendere ricariche di gioco, contratti di gioco, mentre non può effettuare direttamente la raccolta del gioco.
"In questo caso - ha proseguito il legale delle società ricorrenti - il decreto direttoriale è arrivato addirittura a cancellare i punti di commercializzazione a partire dal 31 dicembre 2007. Nella sostanza la norma redatta da Aams diceva che questi punti non servivano più. Teoricamente chi effettua raccolta di gioco attraverso la rete, non necessariamente ha voglia di avere un intermediario (per ragioni facilmente riconducibili ai guadagni n.d.r.): si sceglie di avere questo genere di intermediazione perchè l'Italia non è ancora un paese con un'ampia diffusione di internet e della banda larga: in questo modo, tutti vi possono tranquillamente accedere". Secondo Cardarelli il decreto direttoriale sui punti di commercializzazione avrebbe avuto come effetto diretto quello di un crollo della raccolta del gioco sulla rete, con la conseguente perdita di diversi milioni di euro.
 
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