I giudici della VI sezione: "Normativa italiana finalizzata a canalizzare offerta in circuiti controllabili" Consiglio di Stato, bocciati i CTD Legge conforme a diritto Ue: «Nessuna discriminazione, solo tutela dell’ordine pubblico»
di Nicola Tani La vigente normativa nazionale in materia di Scommesse non si pone in contrasto con i principi di diritto comunitario. La politica espansiva delle scommesse, pur contraddicendo lo scorìo sociale di limitare la propensione al gioco, è coerente e compo.tileie con i motivi di ordine pubblio e di pubblica sicurezza, che a norma degli aru. 46 e 55 del Trattato Ce, sono altrettanto (se non di più) idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi; la legislazione ita liana, in particolare, volta com’è a sottoporre a controllo preventivo e successivo la gestione delle lotterie, delle scommesse e dei giochi d'azzardo, si propone non già di contenere la domando e l’offerta di gioco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale». E’ sull’ordine pubblico che stavolta Stanley ha perso una battaglia davanti ai giudici della VI sezione del Consiglio di Stato. La vicenda è un “classico”: CTD collegato a Liverpool chiuso dalla Polizia nel 2001 perché privo della licenza di pubblica sicurezza, ricorso (vinto) al TAR di Sardegna e poi, dopo qualche scheimaglia tecnica, l’approdo al Consiglio di Stato. Al di là degli sviluppi noimativi successivi alla vicenda - tra cui, in principal modo, il decreto Bersani - l’interesse della sentenza è costituito soprattutto dalla ‘lettura” che i giudici danno circa l’attività dei centri collegati al bookmaker inglesi. «Tra l’interesse fiscale e quello attinente all’ordine pubblico - proseguono le motivazioni del Consiglio di Stato - non vi è alcun dubbio sull’adeguatezza e proporzionalità di un sistema così articolato, essenzialmente basato sulla riserva pubblica e la possibilità di concessione ad altri soggetti, nonché sulla soggezione dei concessionari ad autorizzazione di polizia; infatti, la stessa giwisprudenza coniunitana ha più volte riconosciuto il potere discrezionale di ogni Stato membro de scegliere per il perseguimento del suo scopo o la strada dei divieto delle scommesse e dei concorsi pronostici o quella; alternativa, della concessione della relativa gestione a soggetti piùo meno rigidamente controllati, dovendo a ciò aggiungersi la considerazione che la delineata normativa nazionale non Ira alcun carattere discriminatorio giacché il sistema di accesso alle concessioni non distingue tra società italiane e società estere interessate alla gara per le concessioni». Secondo la VI sezione l’ordinamento nazionale del settore è “compatibile” con il Trattato comunitario, dato che trova giustificazione in esigenze di ordine e cli sicurezza pubblica di cui agli articoli 46 e 55 del Trattato medesimo, i quali a tali libertà consentono agli Stati di derogare per ragione di ordine pubblico. In questo senso, in Italia sussiste un meccanismo di sostanziale riserva pubblica nella gestione delle scommesse, che consente di canalizzare il fenomeno dei giochi pronostici in circuiti contmllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale, senza comportare, nel contempo, alcuna limitazione alla concorrenza dal momento che è stata prevista la piena liberalizzazione dell’accesso alle concessioni. Il Consiglio di Stato, poi, boccia ogni pretesa di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea per dirimere la questione della compatibilità del diritto interno con quello comunitario: «La Corte di giustizia comunitaria ha in più occasioni già avuto modo di chiarire che la normativa comunitana - che è poi l’unica la quale può essere oggetto di rinvio pregiudiziale - interpretata nel senso che le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi possono essere derogate dagli altri membri per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica». La questione devoluta al Collegio riguarda la verifica dell’adeguatezza e proporzionalità del delineato sistema interno in materia di giochi e scommesse rispetto alla proclamata esigenza di tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica: «Una questione interpretativa la quale, come più volte ribadito dalla Corte comunitaria, è di pertinenza esclusiva del giudice nazionale; adeguatezza e proporzionalità che, così come ritenuto dalle sezioni unite della Cassazione penale e per le ragioni precedentemente richiamate, risultano pienamente rispettate». Non sussiste infine la violazione dei principi costituzionali, potendo l’ordine e la sicurezza pubblica «costituire un limite all’iniziativa economica che, pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. L’unica deroga ammessa a tale principio civilistico riguarda la possibilità che l’attività venga svolta da un soggetto munito di concessione o di autorizzazione rilasciate dalle prescritte Autorità nonché da un soggetto incaricato dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione e che il principio di tipicità degli atti o provvedimenti amministrativi unito a quello che relega il gioco e le scommesse nell’ambito delle obbligazioni naturali, fa sì che le suddette attività possono assumere rilevanza sul piano normativo, per qualsiasi soggetto privato, solo se svolto nei precisati limiti vale a dire da chi è munito dei prescritti requisiti, così come precisati nella richiamata normativa primaria, sicché in definitiva l’attività di intermediazione è giuridicamente rilevante in questo campo solo se svolta in nome e per conto di un soggetto cancessionario autorizzato ed in tale misura può essere assentito dalla pubblica Autorità».
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