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Totoguida Scommesse: Siti oscurati, misura legittima (21.3.08)  
Autore: roberto
Pubblicato: 9/4/2008
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Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei tedeschi di Puntogioco 24: "licenze estere non sufficienti"

Siti oscurati,
misura legittima

I giudici: «lntermediazione vietata, le norme italiane tutelano l’ordine pubblico»

di Nicola Tani

Nessun risarcimento dei danni, anzi ricorso respinto, conferma della validità dei principi enunciati nel decreto Bersani e una nuova, decisa affermazione del divieto di intermediazione nella raccolta dei giochi.
Una sconfitta su tutti i fronti, al Tar Lazio, per Tipp 24 Ag, una società con sede in Gennania e per la controllata Puntogioco24 s.r.1., con sede a Monza, che avevano presentato ricorso contro il Ministero dell’Economia per l’annullamento del provvedimento con cui i Monopoli hanno disposto l’oscurainento dei siti, come previsto dal decreto Aams del 7 febbraio 2006, recante la rimozione dei casi d’offerta, in assenza d’autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro. Il colosso tedesco offre da anni - via internet e con la relativa autorizzazione del Governo e dei Lander - il gioco del lotto e delle lotterie statali tedesche mentre la Società controllata ha tentato (è il termine giusto, almeno fino all’appello al Consiglio di Stato) di offrire a clienti italiani il SuperEnalotto online, sostanzialmente incassando per via telematica dai clienti il mandato a giocare - nelle ncevitone autorizzate - le schedine del gioco gestito dalla Sisal, in cambio di una piccola commissione.
«L’attività svolta in Italia dalle ricorrenti - scrivono i giudici della seconda sezione nelle motivazioni della sentenza - non è cosa diversa da una vera e propria raccolta di gioco, nella misura in cui la messa a disposizione in via telematica di servizi per giochi gestiti da terzi è comunque vietata, in capo ai soggetti non conce.ssionari Aa,ns, non essendo ammessa alcuna forma d’intermediazione (tale essendo ogni passaggio di collegamento per l’effettuazione della giocata tra il giocatore ed il conce.ssionano) nella raccolta del gioco del Lotto e dei concorsi pronostici
».
Alla conclusione il Collegio è arrivato malgrado si sia tentato di far intendere il rapporto tra le ricorrenti ed il singolo giocatore come un mandato ex art. 1703 del codice civile:
secondo le due società, uno strumento configurabile perché esse si limiterebbero non a piazzare le scommesse dei giocatori, ma a nceverle ed a consegnarle al concessionario secondo le indicazioni ricevute dai mandanti, in quanto <(ciò non sarebbe altro che un’intermediazione vietata e, quindi, in parte qua il “mandato” sarebbe illecito ed inter partes nullo per violazione di norme imperative e contrario all’ordine pubblico».
Considerando anche il complesso di regole sanzionatorie per il gioco non autorizzato in Italia, il Tar Lazio commenta che «le restrizioni poste dai singoli Stati membri Ue in tema di raccolta e gestione del gioco lecito, ove non pongano discriminazioni in base alla nazionalità degli operatori, sono giustificate se perseguano, negli ovvi limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la tutela dei consumatori e la protezione dell’ordine sociale, senza sottacere che la volontà di presen.’are la lealtà del gioco stesso e la possibilità per la PA. di ritrame un qualche beneficio costituiscono obiettivi coerenti con le garanzie a favore dei consumatori e dell’ordine pubblico». Alla base del complesso intreccio di norme italiane sul gaming c’è, com’è ormai noto, l’obiettivo di incanalare la propensione al gioco e la relativa gestione in un sistema integrato, che consenta la lealtà del gioco stesso, la prevenzione dal rischio che questo sia diretto a scopi criminosi o fraudolenti e l’impiego degli utili che ne derivano per fini di pubblica utilità. Per tutti questi motivi, conclude la sentenza, «nessuna violazione dell’art. 38 del decreto Bersani s’evince dalla mancata definizione, da parte dei Monopoli di Stato, dei criteri per la definizione dell’equipollenza dei titoli abilitativi rilasciati da altri Stati in tema di giochi numerici, in quanto il sistema relativo a questi è ben differente di quello delle scommesse sportive ed ippiche il cui affidamento in concessione è stato regolato dal predetto art. 38, i totalizzatoni nazionali di queste ultime essendo già o di proprietà dell’Aams o in mano pubblica, il totalizzarore unico nazionale degli altri, invece, essendo tuttora della Sisal s.p.a. (almeno nella gestione precedente all’assegnazione recente, in seguito alla quale i totalizza tori passeranno in mani pubbliche, ndr)». I tedeschi sembrano intenzionati a continuare la battaglia, ricorrendo al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del Tar «La compagnia - è scritto in una nota - in fatti ritiene di avere pieno titolo per operare in Italia, dato che non svolge la funzione di concessionario, ma di tramite tra le ricevitorie e i giocatori per effettuare le giocate del SuperEnalotto. Inoltre, abbiamo ottenuto una sentenza del Tribunale di Monza nel settenibre 2007 e per la quale Aams non ha mai presentato appello. Adesso il termine per depositare appello è scaduto e la sentenza è diventata definitiva».

 
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