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Agipro: Consiglio di Stato boccia i CTD esteri: "normativa italiana conforme a dirittot Ue"  
Autore: roberto
Pubblicato: 4/4/2008
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AGIPRONEWS: Pubblicato il 3 aprile 2008 ore 12:55

SCOMMESSE, CONSIGLIO DI STATO BOCCIA I CTD ESTERI: “NORMATIVA ITALIANA CONFORME A DIRITTO UE”
 
(red.) E’ necessaria una concessione rilasciata da Aams per esercitare le scommesse in Italia: è quanto hanno stabilito i giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, in una decisione sul caso di un centro trasmissione dati collegato ad un bookmaker inglese, depositata due settimane fa. “La vigente normativa nazionale in materia di scommesse  - è scritto nelle motivazioni - non si pone in contrasto con i principi di  diritto comunitario. La legislazione italiana, in particolare, volta com’è a sottoporre a controllo preventivo e successivo la gestione delle lotterie, delle scommesse e dei giochi d’azzardo, si propone non già di contenere la domanda e l’offerta di giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale”. E' sull'ordine pubblico che stavolta l’allibratore britannico Stanley ha perduto una battaglia davanti ai giudici della VI sezione del Consiglio di Stato, che hanno ribadito il “no” della suprema corte amministrativa all’attività dei centri privi di concessione e autorizzazione collegati a operatori esteri. La vicenda è un “classico”: un ctd affiliato a Liverpool viene chiuso in Sardegna dalla Polizia nel 2001 perché privo della licenza di pubblica sicurezza, si discute un ricorso (vinto dal centro) al Tar Sardegna e poi, dopo qualche schermaglia tecnica e una lunga attesa, l'approdo al Consiglio di Stato.

Al di là degli sviluppi normativi successivi alla vicenda – tra cui la liberalizzazione dettata dal decreto Bersani – l'interesse della sentenza è costituito soprattutto dalla “lettura” che i giudici danno circa l'attività dei centri collegati al bookmaker inglese, circa 400 con una raccolta stimata tra i 3 e i 400 milioni di euro all’anno. “Tra l’interesse fiscale e quello attinente all’ordine pubblico – è scritto nelle motivazioni del Consiglio di Stato - non vi è alcun dubbio sull’adeguatezza e proporzionalità del sistema italiano, essenzialmente basato sulla riserva pubblica e la possibilità di concessione ad altri soggetti, nonché sulla soggezione dei concessionari ad autorizzazione di polizia; infatti, la stessa giurisprudenza comunitaria ha più volte riconosciuto il potere discrezionale di ogni Stato membro di scegliere per il perseguimento del suo scopo o la strada del divieto delle scommesse e dei corsi pronostici o quella, alternativa, della concessione della relativa gestione a soggetti più o meno rigidamente controllati, dovendo a ciò aggiungersi la considerazione che la delineata normativa nazionale non ha alcun carattere discriminatorio giacché il sistema di accesso alle concessioni non distingue tra società italiane e società estere interessate alla gara per le concessioni”. Secondo la VI sezione, quindi, l’ordinamento nazionale del settore è “compatibile” con il Trattato comunitario, dato che trova giustificazione in esigenze di ordine e di sicurezza pubblica di cui agli articoli 46 e 55 del Trattato medesimo, i quali a tali libertà consentono agli Stati di derogare per ragione di ordine pubblico. Non sussiste infine la violazione dei principi costituzionali, potendo l’ordine e la sicurezza pubblica “costituire un limite all’iniziativa economica che, pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. L'unica deroga ammessa a tale principio civilistico riguarda la possibilità che l’attività venga svolta da un soggetto munito di concessione o di autorizzazione rilasciate dalle prescritte Autorità, nonché da un soggetto incaricato dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. L’attività di intermediazione è giuridicamente rilevante in questo campo solo se svolta in nome e per conto di un soggetto concessionario autorizzato ed in tale misura può essere assentito dalla pubblica Autorità”.
 
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