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Totoguida Scommesse: Giochi: un mercato limitato dall’incertezza delle regole (22.2.08)  
Autore: unagt
Pubblicato: 27/2/2008
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Il punto alla luce della sentenza della Cassazione sui CTD Stanley

Giochi: un mercato limitato dall’incertezza delle regole

• di Mauro Gnmaldi
La sentenza della III Sezione Penale della Corte di Cassazione del 28 novembre 2007 - depositata solo nei giorni scorsi -, che trae origine da un sequestro di un CTD Stanley awenuto ad Enna nel marzo 2007, non porta alcun elemento di novità nel panorama della recente giurisprudenza. Come in altri dispositivi la Corte si è pronunciata sulla non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria, con l’unico aspetto rilevante della “depenalizzazione” dell’attività svolta dai CTD. Questo, però, non significa che l’attività sia lecita sotto il profilo amministrativo. Forse, per il futuro, sarebbe caso di dare per superati i “notori” limiti, sicuramente ingiustificati, posti dalla precedente gara del 1999 che ha comportato l’esclusione delle società quotate in Borsa con azioni anonime. Mi sembra che l’ultimo bando abbia consentito un’ampia partecipazione, vero è che molte società straniere quotate in Borsa hanno acquisito il ruolo di concessionari dello Stato italiano. Per questo desta qualche perpiessità il fatto che la Corte continui a ragionare partendo dagli stessi presupposti che, onestamente, sembrano un po’“datati”. E’ indubbio, però, che su tutte queste decisioni pesano una serie di “peccati originari” a cui, anche in questo caso, la Corte fa espresso richiamo, come il mantenimento del “regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici” e “la proroga delle concessioni già attribuite”, con la conseguenza di prolungare nel tempo la situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario. Tutto vero e la questione non è trascurabile. Ma fondare un giudizio, esclusivamente, su questo comportamento “omissivo” da parte delle Stato italiano, che a ragione urta la suscettibilità della Corte Europea, porta inevitabilmente al tipo di decisione presente nella sentenza in esame. Forse, partendo da presupposti diversi - e le condizioni attualmente ci sono - potrebbe generare un ragionamento (e delle conclusioni) diametralmente opposto. Anche perché i percorsi storici che hanno interessato le ultime due vicende richiamate nelle osservazioni della Corte non sono compatibili con quello che ha interessato la scommesse sportive. Sia la vicenda della difesa delle situazioni monopolistiche - una delle quali si è conclusa con una nuova gara e prosegue con uno strascico giudiziario promosso sempre da Stanley - che quella delle agenzie “ippiche storiche”, che sembra anche questa in via di definizione (almeno sembrerebbe) con la previsione di una gara, non hanno nulla di paragonabile al caso che interessa la nuova rete di agenzie/corner e tutto ciò che ne consegue.
Sarebbe interessante conoscere il comportamento della Corte di fronte all’eventualità di un confronto sulla sola problematica che interessa la nuova rete di scommesse. Uoccasione potrebbe essere il prossimo 8 aprile, data in cui la Corte di Cassazione, ancora una volta, è chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’Awocatura di Stato awerso una sentenza della corte di appello di Roma che assolse il gestore di un centro Stanley condannato in primo grado dal Tribunale di Rieti con sentenza del maggio 2006. Mi rendo conto che questo non è il momento storico ideale. Un dato oggettivo, però, è che questa enorme massa “giurisprudenziale”, sia nostrana che europea, ha mantenuto in questi anni le cose in una posizione di stallo. Il tutto, chiaramente, a svantaggio della rete ufficiale, anche se nessuna di queste pronunce ha avuto un effetto “condizionante” sulla legislarione nazionale, ma ha determinato una correzione di rotta sul contenuto dell’ultimo bando rispetto a quello del 1999. Difficile però - almeno sembra - farlo capire. Ed è su questa grande confusione che si sta giocando la partita del futuro, sulle incertezze di una normativa che non riesce a trovare una propria uniformità tra i vari Stati europei. Quali le prospettive? Difficile immaginarIe ora.
La logica porta, a medio termine, ad una uniformità alle direttive europee. il percorso, in ogni caso, necessita di passaggi graduali, in grado di consentire una trasformazione del sistema senza grossi traumi. Oggi il regime concessorio fornisce una serie di garanzie agli investitorie ai clienti. Le stesse garanzie non possono prescindere da qualunque sia il contesto con cui si confronterà il futuro mercato dei giochi. Forse è giunto il momento di iniziare a ragionare su tutto questo, dove il limite fisiologico può essere quello della scadenza naturale del regime concessorio, ma il nuovo modello non potrà prescindere da regole certe, altrimenti quello che stiamo immaginando sarà un mondo molto limitato.

 
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