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Agipro: Concessioni ippiche storiche: la contestata storia delle 329 agenzie ippiche  
Autore: unagt
Pubblicato: 21/11/2007
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AGIPRONEWS: Pubblicato il 21 novembre 2007 ore 16:15

CONCESSIONI IPPICHE STORICHE: LA CONTESTATA STORIA DELLE 329 AGENZIE IPPICHE
 
(red.) ROMA - La vicenda prende spunto da un ricorso, presentato nel 1999 da alcuni operatori comunitari (in particolare il bookmaker inglese Stanley) alla Commissione europea per arrivare, il 13 settembre scorso, ad una sentenza della Corte di Giustizia che stabilisce che ”la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto (con il d.l. 28.12.2001, n. 452 convertito in legge 27.2.2002, n. 16), è venuta meno agli obblighi del trattato CE sulla libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità delle gare”. La Corte ha sottolineato che, benché i contratti di concessione di pubblici servizi, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 92/50, le pubbliche amministrazioni che li stipulano sono tenute a rispettare, in generale, le norme fondamentali del Trattato e in particolare il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza ed il principio di parità di trattamento. Ne deriva per l’autorità pubblica, un obbligo di trasparenza che le consente di assicurarsi che siano rispettati questi principi". La sentenza non porta alla revoca “diretta” delle concessioni ma, al massimo e in caso di recidiva, al pagamento di una (salata) sanzione. Nel caso in cui  che l'Italia reiterasse un comportamento ritenuto non conforme ai principi comunitari, la Commissione dovrebbe avviare un nuovo procedimento ed adire nuovamente la Corte richiedendo espressamente l'applicazione dell'art. 228 del Trattato che prevede l'imposizione di una somma forfetaria o penalità (proposta dalla Commissione alla Corte) nel caso di persistente inadempimento di uno Stato membro ad una precedente sentenza dei supremi giudici comunitari.

 
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