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Agipro: CTD Inglesi: Corte d'Appello Roma disapplica normativa italiana e assolve titolare |
Autore: unagt Pubblicato: 19/11/2007 Letto 578 volte Dimensioni 2.59 KB |
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AGIPRONEWS: Pubblicato il 19 novembre 2007 ore 14:25
CTD INGLESI: CORTE D’APPELLO DI ROMA DISAPPLICA NORMATIVA ITALIANA E ASSOLVE TITOLARE (red.) ROMA - Continua il caos sull’attività dei centri trasmissione dati (ctd) collegati a bookmaker inglesi. In una sentenza, i cui contenuti saranno pubblicati dal bisettimanale Ts in edicola domani, la Corte d’appello di Roma ha assolto il titolare di un’agenzia Stanley “perché il fatto non sussiste”, spiegando la decisione con la non conformità delle norme italiane ai principi Ue, riaffermati dalla sentenza Placanica del 6 marzo 2007. Alle prese con un ricorso contro la condanna in primo grado per violazione dell’articolo 4 della legge 401, che punisce chi esercita abusivamente l’organizzazione di scommesse in assenza della concessione Aams e della relativa autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dalla questura, i giudici bocciano il “vincolo” del possesso della concessione Aams per l’ottenimento della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalle questure. “Tale limitazione – è scritto nella motivazione - al diritto di libera prestazione dei servizi non trova giustificazioni in esigenze di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, risultando diretta a perseguire l'interesse finanziario dello Stato, volto a limitare il numero degli operatori aventi accesso al mercato della raccolta delle scommesse”. Ancora più clamorosa la conclusione della Corte d’appello relativa al titolare del centro, colegato al bookmaker di Liverpool: “La condotta dell'imputato costituisce un'attività di trasmissione dati, mentre le scommesse si concretizzano all'estero, dove la società è regolarmente autorizzata. Si tratta, cioè, di un servizio di intermediazione in quanto si trasmettono, attraverso strumenti telematici, i dati al bookmaker regolarmente autorizzato in Inghilterra e che ha il diritto di operare attraverso i propri centri all'interno del mercato europeo, in conformità ai principi dell'Unione Europea”. In conclusione, una volta che si ritenga non più applicabile al caso concreto il regime concessorio o autorizzatorio, le cui violazioni comportano l'intervento sanzionatorio previsto dall'art.4 della legge 401/89, la fattispecie di reato “risulta essere priva dei suoi presupposti e la condotta non corrisponde più ad alcuna fattispecie legale”. Tra le parti civili costituite in giudizio, anche il ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
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