(a.c.) ROMA - Le case da gioco italiane vincono, almeno sul terreno del riconoscimento dello status di struttura a "gestione pubblica", la loro battaglia sullo schema di decreto legislativo "antiriciclaggio".
Nel testo del provvedimento licenziato questa mattina dal consiglio dei ministri, infatti, si legge che "Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati...". Fin qui lo schema di decreto sembra aver assorbito l'istanza principale presentata da Federgioco, associazione delle case da gioco italiane, ma cambia nettamente registro, aprendosi a un ventaglio di interpretazioni normative, laddove aggiunge che - "A decorrere dal 30 aprile 2008, adottano le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1".
Il comma citato al termine del periodo si riferisce esattamente all'oggetto originale dell'articolo, ovvero a tutti "Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco..." e che in assenza di una gestione pubblica del casinò - come nello specifico caso italiano - devono procedere "All’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di “fiches” o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro".
Lo schema del provvedimento, oltre a riguardare tra "gli altri soggetti" i casinò, coinvolge quanti offrono gioco "Attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ai sensi dell’articolo 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)".
Questi operatori che "Svolgono l’attività di gestione di case da gioco on line..." dovranno necessariamente procedere "All’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto".
Gli operatori in questione devranno registrare e acquisire le informazioni relative:
- ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;
- alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
- al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;
- all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
I dati di cui entreranno in possesso gli operatori di gioco dovranno essere conservati "Per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti...". Il limite raggiungerà invece i dieci anni per i "Fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo...".
Una voce speciale, relativa ai controlli, è stata inserita nello schema di decreto: "Le autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, nell’ambito delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l’anno, sull’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco".