(a.c.) Roma - Sono giunti nel testo del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2008, in dicussione al Senato, gli ermendamenti riguardanti i giochi. Nell'articolo 40, infatti, il relatore in commissione Natale Ripamonti ha inserito tra le varie modifiche il punto "6 - septies", che nell'ambito delle "nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli", abroga la norma che prevede, nell'acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza (ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro) il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila. Nel testo dell'emendamento si legge inoltre che "Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, in conformità con i propri principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, comm12 e 4 , del predetto decreto legge".
Al fine di adeguare la normativa italiana vigente sui giochi alle regole comunitarie (per il superamento delle procedure di infrazione), giungono ulteriori emendamenti da parte del relatore in commissione Bilancio del Senato per il gioco a distanza. In particolare nel testo si legge:
"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce relativamente al gioco a distanza:
a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei gicohi stessi;
b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a nu solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;
c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori".
I provvedimenti che sono contenuti nell'emendamento "6 bis" e che riguardano i nuovi requisiti per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza ("e delle relative modalità di partecipazione") sono stati definiti in conformità dei seguenti principi:
a) tutela del consumatore;
b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'atr. 49 del Trattato CE, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubbilca, perseguite in ossequio ai principi di necessità, proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;
c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;
d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonchè delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui al comma "6-bis";
e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto;
f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;
g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile. (