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Agipro: CTD inglesi: "raccolta contraria a legge penale e amministrativa"  
Autore: unagt
Pubblicato: 4/10/2007
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AGIPRONEWS: Pubblicato il 4 ottobre 2007 ore 14:20


CTD INGLESI, CIRCOLARE DELLA POLIZIA DI STATO: “RACCOLTA CONTRARIA A LEGGE PENALE E AMMINISTRATIVA”

(red.) Prosegue lo scontro tra autorità italiane e Stanley sulla legittimità dei centri di raccolta collegati a bookmaker esteri. A scatenare la polemica – secondo quanto riporta il bisettimanale Ts in edicola domani – una recente circolare della Polizia di Stato secondo cui “In mancanza della concessione il provvedimento autorizzatorio (in favore dei ctd, ndr) non può essere concesso ed il soggetto che accettasse scommesse in assenza della licenza di polizia in argomento, contravverrebbe il precetto normativo sia sotto il profilo penale che sotto quello amministrativo”. Attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Polizia Amministrativa e sociale, si ufficializza così la posizione del Viminale in materia di ctd inglesi e in particolare sull’esercizio di raccolta scommesse su eventi sportivi sul territorio nazionale da parte di “bookmakers” esteri e la relativa alla compatibilità della normativa italiana (art. 88 t.u.l.p.s. e 4 della legge 401/89) con il Trattato CE. Secondo il Viminale, “l’insussistenza del reato di cui all’art. 4 della legge 401/1989, non autorizza l’accettazione delle scommesse senza la prescritta concessione e autorizzazione di polizia. Alla polizia giudiziaria incomberà comunque l’obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato e al questore di notificare all’interessato il provvedimento di cessazione dell’attività”.
 
Due giorni fa, in una lettera inviata al Viminale, la Stanley – come risulta al bisettimanale Ts in edicola domani - ha chiesto addirittura la rettifica di alcuni passaggi della circolare: “Rimane del tutto priva di fondamento – scrive Adrian Morris, direttore finanziario e rappresentante presso le istituzioni della compagnia di Liverpool - la posizione secondo cui il mercato italiano sarebbe già stato accessibile a partire dal 2003, anziché dopo le assegnazioni post-Bersani del 2006, così realizzando addirittura retroattivamente le condizioni che la Corte di Giustizia, proprio con riferimento a precise e gravi censure mosse alla Repubblica Italiana, ha individuato nella sentenza Placanica del 2007. Questori, Prefetti e gli Organi di Polizia Giudiziaria e Amministrativa sono tenuti quindi alla disapplicazione dell’art.88 TULPS. Vale la pena di sottolineare come la stessa pronuncia della III Sezione penale della Corte di Cassazione del marzo 2007 ha affermato il principio, non riportato nella Circolare, dell’autonomia del rilascio della licenza di polizia rispetto al momento concessorio”.
 
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