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Agipro: CTD Stanley, Gip Roma disapplica normativa italiana  
Autore: unagt
Pubblicato: 20/9/2007
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AGIPRONEWS: Pubblicato il 20 settembre 2007 ore 09:10

CTD STANLEY, GIP ROMA DISAPPLICA NORMATIVA ITALIANA: “INGIUSTIFICATO DINIEGO AD AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA SCOMMESSE”

(red.) ROMA -  Anche Roma diventa una delle piazze accessibili ai centri trasmissione dati collegati a Stanley? Pare proprio di sì, almeno a leggere le motivazioni – pubblicate domani sul numero del bisettimanale specializzato Ts - che hanno spinto il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, Maria Agrimi, a disapplicare la legge penale italiana in materia. Secondo il giudice, la vicenda dei ctd inglesi ha trovato una “valutazione univoca” nella Sentenza Placanica, laddove la corte conclude che il Trattato deve essere “interpretato nel senso di ritenere la incompatibilità con il medesimo di una normativa quale quella italiana che continua ad escludere ingiustificatamente dal settore dei giochi operatori come Stanley e che impone una sanzione penale a soggetti che esercitano un’attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o della autorizzazione di polizia”. Il nodo del problema, sottolinea il giudice, è la motivazione che sta alla base delle limitazione decise dall’Italia: “Da un lato si è voluto perseguire una politica espansiva del gioco d’azzardo e, dall’altro, non sono state “agganciate” le esclusioni soggettive a determinazioni o condizioni realmente finalizzate a ragioni di ordine pubblico o sicurezza a tutela dalla criminalità o dalle truffe”. In soldoni, insomma, la solita tesi della magistratura giudicante: se non sono ravvisati seri – e concretamente verificati – obiettivi di tutela dell’ordine pubblico, la legge italiana viene spesso disapplicata nei tribunali, a maggior ragione se, dalla sommaria analisi dei giudici, si intravedono tracce di protezionismo per gli operatori italiani o – ancora peggio – una difesa degli introiti fiscali garantiti dal sistema scommesse.
 
(red.) ROMA -  Il Gip di Roma, inoltre, fa riferimento alla recente decisione della Corte di Cassazione che “ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna “perché il fatto non sussiste”, rilevando come alla luce dei principi enunciati dalla Corte Europea non possa ulteriormente applicarsi (ai casi come quello in esame, ndr) il regime sanzionatorio di cui all’articolo 4 della legge 401, dovendo ritenersi limite ingiustificato ai principi di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato europeo il diniego – non altrimenti giustificato – di autorizzazione finalizzata all’attività di raccolta di scommesse per conto di soggetto che non avrebbe potuto ottenere la concessione del nostro stato, ma che viceversa tale attività eserciti legittimamente nell’ordinamento di altro stato membro quale appunto la Stanley”. Ovvia, a questo punto, la conclusione del giudice: “La corretta applicazione dei principi indicati impone la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che costituirebbero presupposto, in relazione al difetto di concessione o autorizzazione, per l’irrogazione di una sanzione penale e comunque ad escludere il “fumus commicti delicti” necessario al mantenimento del sequestro”.  Il ctd, rappresentato in giudizio dall’avvocato messinese Daniela Agnello, è stato quindi dissequestrato e potrà riaprire. 

 
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