SENTENZA CONTRO L'ITALIA Agenzie storiche bocciato il rinnovo dalla Corte Europea
Ieri è arrivata la bocciatura europea del rinnovo - senza alcuna gara - delle concessioni delle cosiddette agenzie ippiche storiche, l'avvocato generale della Corte di Giustizia Eleanor Sharpston, ha infatti sentenziato che "La Repubblica Italiana, avendo il Ministero delle Finanze rinnovato senza una preventiva messa in concorrenza 329 concessioni per l'esecuzione delle scommesse ippiche, ha violato il principio generali di trasparenza e l’obbligo di pubblicità che deriva dalle disposizioni del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento, di cui agli artt. 43 e seguenti, e di libera prestazione dei servizi, di cu agli artt. 49 e seguenti e condannare la Repubblica italiana alle spese processuali, ad eccezione delle spese sostenute dagli Stati membri intervenienti, che devono accollarsene l’onere". La vicenda prende spunto da un ricorso alla Commissione europea, a seguito del rinnovo senza gara — dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2005 di 329 agenzie ippiche (298 Snai e 31 Spati, ora Match Point) cosiddette "storiche". Il 17 giugno 2004, la Commissione aveva presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubbica italiana. La causa si è poi svolta senza un’udienza orale nella quale l'Italia spiegasse verbalmente la propria posizione, iter previsto dal regolarnento di procedura che prevede infatti la possibilità per la Corte, dopo la presentazione delle memorie scritte delle parti di decidere di non tenere un'udenza qualora non lo ritenga necessario e qualora nessuna delle parti presenti una domanda che indichi i motivi per i quali desidera essere sentita. La sentenza secondo legali esperti di diritto comunitario interpellati da Agipronews non porterà alla revoca delle concessioni ma, al massimo e in caso di recidiva, al pagamento di una (salata) sanzione e alla conseguenza che, d’ora in poi, le concessioni difficilmente saranno rinnovate senza che venga indetta una gara. Visto che l’italia ha reiterato un comportamento ritenuto non conforme ai principi comunitari, la Commissione dovrebbe avviare un nuovo procedimento ed adire nuovamente la Corte richiedendo espressamente l'applicazione dell'art. 228 del Trattato che prevede l'imposizione di una somma forfettaria o penalità proposta dalla Commissione alla Corte nel caso di persistente inadempimento di uno Stato membro ad una precedente sentenza della Corte. In realtà , quindi, nessuna conseguenza diretta sui rinnovi alle agenzie avvenuti in passato ma la dichiarazione che i sistemi adottati dallo Stato Italiano sinora, sono stati adottati illegittimamente. «Prendiamo atto della sentenza della Corte di Giustizia Europea, la quale giunge dopo le modifiche intervenute nel quadro regolamentare italiano a seguito della Legge Bersani che ha eliminato qualsiasi motivo di discussione sulla compatibilità del sistema italiano con il diritto comunitario» il commento di Francesco Ginestra.
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