(red.) LUSSEMBURGO - Nuova battuta d'arresto per il comparto italiano dei giochi in ambito europeo. In merito al rinnovo - senza alcuna gara - delle concessioni delle cosiddette agenzie ippiche storiche "la Corte ha deciso che la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto (con il d.l. 28.12.2001, n. 452 convertito in legge 27.2.2002, n. 16), è venuta meno agli obblighi del trattato CE sulla libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità delle gare.
La Commissione aveva iniziato nel 2001 il procedimento contro l’Italia, in seguito ad una denuncia presentata da un operatore privato. La Corte ha sottolineato che, benché i contratti di concessione di pubblici servizi, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 92/50, ciònondimeno le pubbliche amministrazioni che li stipulano sono tenute a rispettare, in generale, le norme fondamentali del Trattato e in particolare il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza ed il principio di parità di trattamento. Ne deriva per l’autorità pubblica, un obbligo di trasparenza che le consente di assicurarsi che siano rispettati questi principi".
La vicenda prende spunto da un ricorso, presentato nel 1999 da alcuni operatori comunitari (in particolare il bookmaker inglese Stanley) alla Commissione europea, a seguito del rinnovo senza gara – dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2005 - di 329 agenzie ippiche (298 Snai e 31 Spati, ora Match Point) cosiddette “storiche”. Il 17 giugno 2004, la Commissione delle Comunità europee, presenta alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana, chiedendo ai giudici di “dichiarare che, avendo il Ministero delle Finanze rinnovato senza una preventiva messa in concorrenza, 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, la Repubblica italiana ha violato il principio generale di trasparenza e l'obbligo di pubblicità che deriva dalle disposizioni del trattato CE in materia di libertà di stabilimento (articolo 43 del Trattato) e di libera prestazione dei servizi (articolo 49)” e di condannare l’Italia alle spese di giudizio. Il “Governo” europeo sostiene nelle proprie memorie che “Benché le concessioni del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche non rientrino nella sfera di applicazione della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, le amministrazioni nazionali che procedono all'assegnazione di tali concessioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità insito nelle disposizioni del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (rispettivamente artt. 43 e ss. e artt. 49 e ss.). Agli stessi principi è poi sottoposta tanto “l'assegnazione delle concessioni” quanto la loro “proroga o il loro rinnovo”: per il diritto comunitario, afferma la Commissione, “la proroga o il rinnovo di una concessione equivale all'affidamento di una nuova concessione che, pertanto, deve avvenire nel rispetto di tale diritto. Citando poi una sentenza della stessa Corte di Giustizia (Unitron Scandinavia e 3-S3), che ha sottolineato come il principio di non discriminazione in base alla nazionalità "implica, fra l'altro, un obbligo di trasparenza al fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di accertare che il detto principio sia rispettato", la Commissione contesta la mancanza di “un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti pubblici di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità della procedura”. Ad avviso della Commissione, il principio di trasparenza non è stato rispettato da parte delle autorità italiane in occasione del rinnovo, in favore dei soggetti già titolari, delle 329 concessioni per la raccolta e accettazione delle scommesse ippiche fino al 1º gennaio 2006 al di fuori di una procedura di messa in concorrenza.
La causa si è poi svolta in maniera tutto sommato anomala, senza cioè lo svolgimento di una udienza orale nella quale l’Italia spiegasse verbalmente la propria posizione: un articolo (il 44 bis) del regolamento di procedura prevede infatti la possibilità per la Corte, dopo la presentazione delle memorie scritte delle parti, di decidere di non tenere un'udienza qualora non lo ritenga necessario e qualora nessuna delle parti presenti una domanda che indichi i motivi per i quali desidera essere sentita. La sentenza – secondo legali esperti di diritto comunitario interpellati da Agipronews – non porterà alla revoca delle concessioni ma, al massimo e in caso di recidiva, al pagamento di una (salata) sanzione e alla conseguenza che, d’ora in poi, le concessioni difficilmente saranno rinnovata senza gara. Visto che l'Italia ha reiterato un comportamento ritenuto non conforme ai principi comunitari, la Commissione dovrebbe avviare un nuovo procedimento ed adire nuovamente la Corte richiedendo espressamente l'applicazione dell'art. 228 del Trattato che prevede l'imposizione di una somma forfetaria o penalità proposta dalla Commissione alla Corte nel caso di persistente inadempimento di uno Stato membro ad una precedente sentenza della Corte. In realtà , quindi, nessuna conseguenza diretta sui rinnovi alle agenzie ma la dichiarazione che i sistemi adottati dallo Stato Italiano sinora, sono stati adottati illegittimamente.
WHITTAKER (AD STANLEY): "PESANTE IPOTECA SU LEGALITA' SISTEMA ITALIANO"
(c.s.) ROMA - "La decisione della Corte mette una pesante ipoteca sulla legalità del nuovo sistema delle concessioni che risulta dalle gare indette dall’AAMS in esecuzione del Decreto Bersani. La protezione ad oltranza dei concessionari preesistenti - che Stanley da tempo denuncia nelle sedi comunitarie e nazionali - è divenuta completamente indifendibile". E' quanto dichiara John Whittaker, Amministratore Delegato di Stanleybet International, dopo la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea in merito al rinnovo - senza alcuna gara - delle concessioni delle cosiddette agenzie ippiche storiche.
Secondo la società inglese la pronunzia della Corte, pur riferendosi a fatti del 1999, risulta "particolarmente attuale, in quanto le nuove concessioni delle scommesse assegnate con il Decreto Bersani del 2006 prevedono espresse forme di protezione, già di per sé discriminatorie, dei concessionari preesistenti, ivi inclusi quelli titolari delle concessioni ippiche rinnovate senza concorso, la cui illegittimità è stata ora definitivamente accertata dai Giudici di Lussemburgo".
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA, JACCHIA (LEGALE STANLEY): ”DECISIONE UTILE PER RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI”
(n.t.) BRUXELLES - “E’ una sentenza che accerta come l’Italia abbia violato di nuovo la normativa comunitaria nel settore giochi. Le sentenze derivanti da una procedura di infrazione – come questa - prevedono un generico obbligo per lo stato membro di conformarsi: se ciò non avviene, è scritto al comma 2 dell’articolo 228 del Trattato, la Commissione può adire la Corte di Giustizia, che ha la facoltà di stabilire sanzioni pecuniarie per l’Italia. Ma gli effetti sono soprattutto indiretti, visto che le concessioni sono in vigore e lo Stato non le revocherà”. E’ il commento rilasciato ad Agipronews dall’avvocato Roberto Jacchia, legale di Stanley ed estensore nel 1999 della denuncia dalla quale è stata avviata la causa sul rinnovo senza gara delle 329 agenzie ippiche storiche. Secondo Jacchia, in ogni caso, “la decisione potrà essere utile, in primo luogo, nell’ambito di una causa di risarcimento danni contro lo Stato italiano. Inoltre, i supremi giudici comunitari aggiungono un argomento molto forte per sostenere che l’articolo 38 del decreto Bersani (che prevede distanze minime e una clausola generale di salvaguardia per i vecchi concessionari, ndr) poggia su fondamenta illegittime. Insomma, si può affermare che si tratta di un altro mattone nell’affermazione della illegalità del sistema italiano dei giochi”.
PALMIERI (SICON): "NECESSARIA PROTEZIONE NON PROTEZIONISMO"
(p.g.) ROMA - "Il sistema ha bisogno di protezione, non di protezionismo, che si attua tutelando la crescita e gli investimenti nel settore. La sentenza della Corte di Giustizia Europea non stupisce, è frutto di una politica che alla lunga non ha pagato". E' quanto dichiara Raffalele Palmieri, presidente del Sindacato Imprese Concessionarie (Sicon), commentando la pronuncia dei giudici comunitari sul rinnovo senza gara delle concessioni ippiche storiche.
"Prendiamo atto della situazione passata, ma non c'è alcun motivo di allarmarsi - continua Palmieri - visto che con il Decreto Bersani il sistema italiano non ha più alcuna preclusione verso gli operatori stranieri. Nella sentenza resa nota oggi vedo molte analogie con la sentenza Placanica: non credo ci saranno conseguenze dirette, come la revoca delle concessioni, al massimo si dovrà pagare una multa, ma il nodo principale da sciogliere riguarda i rapporti tra AAMS e la Comunità Europea".
GINESTRA (ASSOSNAI): "DOPO LEGGE BERSANI NESSUNA INADEMPIENZA PER L'ITALIA"
(p.g.) ROMA - "Prendiamo atto della sentenza della Corte di Giustizia Europea, la quale giunge dopo le modifiche intervenute nel quadro regolamentare italiano a seguito della Legge Bersani che ha eliminato qualsiasi motivo di discussione sulla compatibilità del sistema italiano con il diritto comunitario". E' quanto dichiara Francesco Ginestra, presidente di Assosnai, commentando la pronuncia dei giudici comunitari sul rinnovo senza gara delle concessioni ippiche storiche.
"Vigileremo attentamente - prosegue Ginestra - affinché la sentenza di oggi non sia strumentalizzata da quanti, per fini che nulla hanno a che vedere con il rispetto del diritto comunitario, utilizzano le sentenze della Corte e le decisioni della Commissione europea per destabilizzare l’assetto legislativo italiano, che si è sino ad oggi dimostrato valido e legittimo".
Assosnai precisa in un comunicato che la pronuncia della Corte avviene in "un contesto fattuale e giuridico superato, che è stato
già radicalmente modificato in conformità al diritto comunitario. Infatti, in esecuzione dell’art.38 della Legge Bersani, le irregolarità del sistema italiano di cui alla sentenza sono state pienamente sanate e la successiva messa a gara di 10.000 concessioni per il gioco ippico ha garantito - agli operatori in possesso dei necessari requisiti - l’accesso al mercato a condizioni trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e dunque pienamente compatibili con il diritto comunitario. Lo Stato italiano ha pertanto già adempiuto agli obblighi che la Corte ha dichiarato discendere dal Trattato CE e non vi è alcun motivo di ritenere che il sistema concessorio in vigore, la cui validità è stata confermata dalla sentenza Placanica del 6 marzo scorso, debba essere ridiscusso in ragione della pronuncia odierna".