Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Agipro: Scommesse sportive on-line, Aams restrizioni  
Autore: unagt
Pubblicato: 2/7/2007
Letto 566 volte
Dimensioni 4.54 KB
Versione stampabile Segnala ad un amico
 
AGIPRONEWS: Pubblicato il 2 luglio 2007 ore 08:00


SCOMMESSE SPORTIVE ON-LINE, AAMS VARA CONTROLLI E RESTRIZIONI
 
(red.) ROMA - Stop ai contratti tra concessionari e punti di commercializzazione al 31 dicembre 2007, nessuna forma di promozione (insegne, vetrine, arredi “dedicati”) delle scommesse in locali esterni alle agenzie autorizzate, divieto assoluto di remunerazione del punto ricarica sulla base della raccolta realizzata o del margine spettante al “banco”, decadenza e revoca della concessione per i concessionari inadempienti. Sono alcune delle misure contenute nel decreto Aams, firmato qualche giorno fa dal Direttore Generale Giorgio Tino, destinato a modificare le norme sulle scommesse on-line. Proprio i discussi punti di commercializzazione sono oggetto di una lunga serie di indicazioni, prescrizioni e divieti, tra i quali l’obbligo di pubblicizzare l’offerta solo all’interno del locale e utilizzando materiali predisposti dal concessionario, il divieto di stipula di contratti di conto di gioco tra il titolare di sistema (il concessionario stesso che dispone di un sistema di conti gioco, ndr) e il titolare e gli amministratori dell’esercizio presso il quale è esercitata l’attività di commercializzazione. Agli operatori dei punti remoti è poi fatto divieto di prestare assistenza operativa al giocatore per la riscossione delle vincite attraverso computer. Deciso “no” – come previsto dalla legge 401 del 1989 – ad ogni mezzo atto a favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta di giochi e scommesse, ad esempio attraverso l’utilizzo di insegne, vetrine e arredi che pubblicizzano giochi o scommesse, e alla fornitura al giocatore di stampati, pubblicazioni e materiali con offerte di gioco o destinate a fornire informazioni a supporto del gioco. Infine, nei punti dovrà essere esposto un cartello – predisposto dal concessionario – che riporti l’indicazione che nell’esercizio sono vietati la raccolta di scommesse ed il pagamento di vincite.
 
SCOMMESSE SPORTIVE ON-LINE: PUNTI REMOTI, STOP A PROVVIGIONI SU RACCOLTA E MARGINE
 
I Monopoli sono poi andati a colpire uno degli aspetti-chiave nella gestione del gioco telematico, vale a dire il corrispettivo riconosciuto dal concessionario al punto di commercializzazione: esso dovrà essere commisurato all’ammontare delle ricariche vendute e non più all’ammontare della raccolta, del margine o del profitto conseguiti dall’agenzia cui il punto è collegato. Tra gli strumenti di ricarica dei conti gioco consentiti, il concessionario potrà prevedere per il giocatore l’interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il call center. Inoltre, sarà possibile alimentare il deposito presso i punti di vendita di gioco del concessionario – cioè nelle agenzie - oppure presso i punti di commercializzazione del concessionario stesso. Esclusivamente, però, attraverso carte di ricarica: la somma di queste misure porta, di fatto, all’abolizione del denaro contante come mezzo di ricarica “diretta” del conto, almeno al di fuori delle agenzie autorizzate. 

SCOMMESSE SPORTIVE ON-LINE: DECADENZA E REVOCA PER I CONCESSIONARI INADEMPIENTI
 
Particolarmente stringente anche l’insieme delle norme di sanzione ai concessionari inadempienti o che non effettuino le verifiche previste sulla propria rete di punti remoti. Aams potrà infatti procedere alla decadenza o alla revoca delle concessioni nei casi di inottemperanza in materia di corrispettivo riconosciuto al centro ricarica o di mancati controlli del concessionario. Ai Monopoli è consentita anche la sospensione cautelativa motivata delle concessioni fino alla chiusura del procedimento amministrativo: la sospensione non potrà superare i due mesi, trascorsi i quali - senza decadenza o revoca – essa verrà a cessare di diritto. Via infine ad un maxi-censimento dei punti di commercializzazione: i concessionari dovranno trasmettere ad Aams i dati sugli esercizi  convenzionati entro 30 giorni dalla data di adozione del decreto. 
 
 
Torna alla categoria | Torna all'indice principale
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&