(c.r.) ROMA – Non possono essere applicate sanzioni penali, come previsto dalla legge 401/89, a chi ha svolto attività di raccolta scommesse per conto di società operanti sul mercato Ue che “non hanno o non avrebbero potuto partecipare alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni in Italia e che, nel paese membro ove sono stabilite, esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per avere ottenuto le necessarie autorizzazioni”. E’ quanto stabilito dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2007 sul caso "Placanica”, che ha depositato le motivazioni della causa discussa il 28 marzo scorso in merito all’attività dei centri di scommesse privi di concessione (Ctd) collegati al bookmaker inglese Stanley International.
I centri trasmissione dati, collegati a Stanley, sarebbero infatti stati esclusi ingiustamente dall’attività di raccolta a causa della mancanza di concessione da parte di Aams - e di conseguenza della licenza di pubblica sicurezza (art. 88 TULPS) rilasciata dalla Questura - “limiti ingiustificati nei confronti di società quotate che hanno sede nei paesi membri e che non hanno potuto partecipare alle gare per l’attribuzione delle licenze gare (il caso non comprende però le procedure lanciate nell'autunno 2006 da Aams) sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione” nel loro paese.
“Una volta che non si ritenga più applicabile al caso concreto il regime concessorio o autorizzatorio, le cui violazioni fondano l'intervento sanzionatorio previsto dall'articolo 4 della legge 401/1989, l'intera fattispecie di reato – si legge ancora nelle motivazioni finali - viene ad essere priva dei suoi presupposti e le condotte non corrispondono più ad alcuna fattispecie legale.
"In conclusione, l'applicazione del principio di stretta legalità operante nel sistema penale impone di dichiarare che il fatto di reato non sussiste".
MANCINI (LEGALE): “SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE COERENTE CON PREMESSE CORTE DI GIUSTIZIA”
(p.g.) BRUXELLES - “Le motivazioni così come la sentenza che le ha precedute non hanno elementi dirompenti. I legislatori nazionali sono rimasti coerenti con le premesse della Corte di Giustizia europea applicando i principi della sentenza Placanica”. E’ quanto dichiarato da Quirino Mancini, legale esperto del settore giochi, a margine dell'European Gambling Briefing 2007, in corso di svolgimento a Bruxelles.
“Non so quanto riuscirà a chiarire l’ingarbugliata situazione italiana. Del resto, anche la Placanica non fornisce risposte definitive per l’incertezza del settore giochi nel nostro paese, che resta peculiare e ibrido”.
SCOMMESSE – SBORDONI (LEGALE): “SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE RIBADISCE DIREZIONE DEL MERCATO EUROPEO”
(p.g.) BRUXELLES - “La Cassazione ha ribadito la direzione che sta prendendo il mercato europeo. Se la Gambelli era rivolta al consumatore, la sentenza Placanica si occupava esplicitamente degli aspetti penali. Uno dei punti sviluppati dalla Corte di Giustizia Europea richiama l’inefficacia di sanzioni penali per la sola mancanza del possesso di una licenza specifica, in presenza di una licenza rilasciata da un altro paese membro della comunità”. E’ quanto dichiarato da Stefano Sbordoni, legale esperto del settore giochi, a margine dell'European Gambling Briefing 2007, in corso di svolgimento a Bruxelles, in merito alla sentenza della Cassazione sui Ctd esteri.