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Agipro: Concessioni ippiche "storiche": il 29.3 le conclusioni dell'Avvocato Generale  
Autore: unagt
Pubblicato: 19/3/2007
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AGIPRO NEWS: Pubblicato il 19 marzo 2007 ore 16:10


CONCESSIONI IPPICHE “STORICHE”: IL 29 MARZO LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

(red.) L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia presenterà giovedì 29 marzo le sue conclusioni sulla causa relativa alle 329 agenzie ippiche cosiddette “storiche”. La causa prende spunto dal rinnovo (senza gara) delle concessioni, deciso diversi anni fa dal ministero delle Finanze, per il quale la Commissione Europea ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia, chiedendo ai giudici di dichiarare che “la Repubblica Italiana ha violato il principio generale di trasparenza e l'obbligo di pubblicità che deriva dalle disposizioni del trattato CE in materia di libertà di stabilimento di cui agli articoli 43 e seguenti e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e seguenti e condannando l’Italia alle spese di giudizio”.
L'Italia è finita di nuovo nel mirino dei giudici europei, è scritto nel ricorso della Commissione Europea, perché “le amministrazioni nazionali che procedono all'assegnazione di concessioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, insito nelle disposizioni del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Agli stessi principi è poi sottoposta tanto l'assegnazione delle concessioni quanto la loro proroga o il loro rinnovo. Per il diritto comunitario, infatti, la proroga o il rinnovo di una concessione equivale all'affidamento di una nuova concessione che, pertanto, deve avvenire nel rispetto di tale diritto”. Ad avviso della Commissione “è del tutto evidente che il principio di trasparenza – che impone di garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti pubblici di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità della procedura - non è stato rispettato da parte delle autorità italiane in occasione del rinnovo, in favore dei soggetti già titolari, delle 329 concessioni per la raccolta e accettazione delle scommesse ippiche fino al 1º gennaio 2006 al di fuori di una procedura di messa in concorrenza”.
 
 
CORTE DI GIUSTIZIA: L’IDENTIKIT DELL’AVVOCATO GENERALE
 
L’Avvocato Generale ha il compito di presentare pubblicamente, in completa indipendenza rispetto alle parti ed alle istituzioni dell’Unione, delle “conclusioni” scritte, motivate, in merito alla soluzione che la Corte deve adottare per definire una controversia. Il suo ruolo è quello dell’”amicus curiae” e di difensore del diritto (non di una parte). Egli svolge quindi una funzione assimilabile a quella della procura della Repubblica (in particolare, del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) in alcune cause civili. L’Avvocato generale interviene una volta conclusa la fase scritta e successivamente allo svolgimento dell’udienza dibattimentale. Dopo qualche settimana, e sempre in udienza pubblica, l'Avvocato generale presenta le proprie “conclusioni” alla Corte di giustizia. Nelle “conclusioni”, l’avvocato generale analizza in dettaglio tutti gli aspetti della controversia, in particolare quelli giuridici, e propone alla Corte di giustizia, in totale indipendenza, la soluzione che a suo parere dev'essere data al problema. Spesso, anche se non sempre, le conclusioni vengono accolte dai giudici della Corte di Giustizia.


 
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