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Atti amministrativi: Integrazione Regolamento scommesse ippiche: Legge n. 289 del 27.12.2002 art. 22 punti 13,14,15,16.  
Autore: unagt
Pubblicato: 18/6/2004
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(MINISTERO DELLE FINANZE) Legge del 27/12/2002 n. 289

Titolo del provvedimento:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2003).

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002- supplemento ordinario)

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art. 22

Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive

Testo: in vigore dal 02/10/2003

. . . .

13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.

14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.

15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.

16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma e' comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1 gennaio 2003.

 
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