(a.c.) ROMA - Nell'articolo 5, al comma "9 ter", vengono introdotte le cosiddette "scommesse virtuali", ovvero scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi. L'emendamento, approvato dalla 5^ Bilancio del Senato, stabilisce che la raccolta delle "scommesse virtuali" avvenga attraverso i concessionari e le agenzie di scommessa, con l'organizzazione e la gestione del palinsesto da parte di Aams. Tra i criteri inseriti si legge che "Gli esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso". Per ciò che concerne l'applicazione delle aliquote su questi giochi la distinzione si basa su "quota fissa" e "totalizzatore": nel primo caso il riferimento è quello delle ultime modifiche apportate alle normative dalla legge 248/2006, mentre nel secondo caso verrà applicata una imposta del 12%, con un montepremi non inferiore al 75% della posta di gioco. agipronews |