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Lo Sportsman: Manovra-bis, scommesse rivoluzionate (4.7.06)  
Autore: unagt
Pubblicato: 4/7/2006
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Manovra-bis
scommesse rivoluzionate
Nel Decreto legge della manovra bis emanato dal quinto Consiglio dei Ministri del Governo Prodi c’è anche un provvedimento che riguarda direttamente il settore dei giochi. Più precisamente si tratta dell’articolo 39 del testo, un articolo che nella prima sintesi pubblicata sembrava annunciare provvedimenti di portata minore, ma che in realtà potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione del settore delle scommesse, anche di quelle sull’ippica. Un testo che sembra sancire il passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo, provvedimento annunciato d’altronde dagli esponenti dell’Ulivo anche negli scorsi anni. Le linee guida del provvedimento sono quelle della liberalizzazione, anche secondo le direttive dell’Unione Europea, visto che il mercato italiano sarà aperto agli operatori presenti nei Paesi della Comunità che abbiano requisiti di affidabilità.
Nello schema del decreto è prevista l’apertura di almeno 10.000 nuovi punti di accettazione per le scommesse ippiche, di cui i 5% destinato alla raccolta esclusiva di gioco e le restanti a punti per i quali le scommesse saranno un’attività accessoria. E, otre al gioco telematico sono previsti anche i betting-exchange.
Un provvedimento che ha la valenza di una rivoluzione copernicana ma che andrà valutato poi nell’applicazione pratica, visto che alcune norme, come quella dell’apertura globale e della moltiplicazione esponenziale dei punti vendita lasciano spazio a preoccupazioni per le entrate per l’ippica. I concessionari hanno intanto chiesto un tavolo di concertazione per discutere l’attuazione del piano.
Nei prossimi giorni si saprà probabilmente di più su questo provvedimento che è naturalmente destinato a far parlare. Un provvedimento che, ricordiamo, coinvolge tutto i settore delle scommesse, visto che la prima parte si riferisce alle scommesse sportive, per le quali sono previste altrettante novità. Aspettiamo quindi di conoscere più a fondo le norme per analizzarle e approfondirle.

Manovra-bis, le novità per le scommesse
Misure di contrasto del gioco illegale

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 16, com-ma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006: a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singo i giocatori;
b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in msura preva-lente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilità dei giocatori. L’aliquota d’imposta unica è stabilta in misura pari al 3 per cento della somma giocata;
c) le caratteristche dei punti di vendita aventi come attivtà principale la commercializzazone dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di cui al decreto del ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.... (omissis)
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del ministero dell’Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato Totip, delle scommesse ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;
b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell’Unione europea, degli operatori di Stati membri dell’Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita definiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti ai gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l’offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell’attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati; la localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato Totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte tutti gli operatori, la cui base d’asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5. L’articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi d intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di alti giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell’installazione sono definiti con decreti direttoriali del ministero dell’Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il nlinistero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installati la natura dell’attività prevalente svolta presso l’esercizio o il locale e la superficie degli stessi.».
6. Nei casi di reiterazione previsti dall’articolo 110, comma 10, deL Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal ministero dell’Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successe modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8. All’articolo 1 della legge 3 dicembre 2005 n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530: 1. alla lettera b), sono aggiJnte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1 gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: «l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2007, »;
b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2007».

 
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