(red.) La procedura di infrazione viene attivata quando si reputi che uno stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi imposti dal diritto comunitario. Tale procedura può essere avviata dalla Commissione europea (articolo 226 trattato CE) o da qualsiasi stato membro contro un altro Stato membro (articolo 227 del trattato CE). Lo stato membro sottoposto alla procedura deve essere messo nella condizione di presentare le sue osservazioni alle accuse che gli vengono mosse attraverso una lettera di “messa in mora”, a cui deve rispondere entro 60 giorni. Dopo questa fase preliminare, la Commissione emette un parere motivato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia. Nel caso in cui sia un altro stato membro ad avviare la procedura, in primo luogo si dovrà rivolgere alla Commissione, quindi potrà fare ricorso alla Corte di Giustizia.
Se la Corte di Giustizia riconosce la violazione del diritto comunitario da parte dello stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di porre immediatamente rimedio alla violazione constatata. Se la Commissione ritiene che lo stato membro non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, si può giungere, dopo avere dato allo Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, ad una nuova sentenza con il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (art. 228 trattato CE).