COSE DA PAZZI
Siamo ormai all’assurdo: nulla deve destare meraviglia, neanche l’invito a violare la Legge da parte di un Ente che dipende da un Ministero. Perché nella convenzione sottoposta alle Società di corse, tra l’altro, è detto testualmente “… la Società si obbliga a far sottoscrivere ai fantini, driver, gentlemen e proprietari che intendono accedere all’ippodromo, prima dell’accesso all’ippodromo una dichiarazione con la quale gli stessi:
a. prendano atto che l’UNIRE è il soggetto titolare di ogni diritto relativo all’utilizzo delle immagini delle corse ai sensi dell’art 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2005, n.266;
b. autorizzano espressamente l’UNIRE ad utilizzare le immagini relative a fantini, driver, gentlemen, cavalli e proprietari, per qualsiasi fine istituzionale e commerciale;
c. rinunciano a qualsiasi corrispettivo e/o indennizzo e/o risarcimento e/o pretesa nei confronti dell’UNIRE”
Belle e difficili parole che, tradotte nel linguaggio popolare più accessibile, significano:
a. esistono dei diritti sanciti dalla Legge, per cui se la mia immagine viene ripresa ed utilizzata ai fini “commerciali”, debbo essere retribuito;
b. questo diritto, che la Legge definisce appunto “diritto di immagine” deve essere “acquistato” da chi lo possiede, che deve pertanto ricevere un compenso per la “cessione”;
c. nessuno può imporre a soggetti terzi di richiedere la rinunzia di tali “diritti” a chi ne è per legge titolare, a meno che non provveda a quantificarne il valore, “delegando” le Società a versarne l’importo agli aventi diritto.
Detto questo, torniamo all’UNIRE. Fatta salva la titolarità dei diritti da parte dell’UNIRE, deve essere chiaro che se l’UNIRE utilizza altri soggetti “ai fini istituzionali o commerciali” non l’esime dal riconoscere agli altri gli stessi diritti. Trattandosi di una emanazione del Ministero delle Politiche Agricole, quindi di un Ente di Governo, la sua convenzione non può violare le Leggi. Tutt’al più vi potrebbe essere nella convenzione con le Società un capitolo in cui si “quantifica” il prezzo della rinunzia chiesta ai vari soggetti coinvolti, delegando le Società a “girare” tale “proposta” che, se accettata, può dare luogo alla rinuncia richiesta.
Quello che è certo, che l’UNIRE riconosce (e non poteva essere diversamente) l’esistenza di tali sacrosanti diritti. E che non potrà pretendere, né in prima persona, né con un atto che potrebbe essere definito, al limite, addirittura “estorsivo” nei confronti delle Società e dei soggetti coinvolti, la rinuncia dietro la minaccia di non poter partecipare alle corse. Un diritto, quest’ultimo, legato solo ai Regolamenti sportivi.