
Over 70, insensibili i vertici ippici
Data 3/12/2004 20:11:51 | Argomento:
| Una porzione di storia ippica rischia di sparire con la fine del 2004. Ill.mo Presidente U.N.I.R.E. On. Antonio Matarrese
e, p.c. Ill. mo Dirigente U.N.I.R.E. Area Trotto Dott. Claudio Lorenzini
Milano, 2.12.2004
Raccomandata A.R. anticipata via fax
Oggetto: modifica art. 20 Regolamento Corse al Trotto con riferimento al limite di età per la licenza di professionisti/gentlemen.
L’ U.N.A.G.T., con riferimento alla problematica del limite di età dei guidatori in corse al trotto, affrontata dalla deliberazione commissariale n. 11 del 1.7.2004, intende sottoporre alla attenzione del C.d.A. quanto segue.
La delibera de qua è stata anche impugnata davanti al Giudice Amministrativo, con argomentazioni convincenti e conformi alla normativa italiana, ma non è sul piano del contenzioso giudiziario che si vuole porre l'attenzione.
Ed invero, la delibera in questione modifica l'art. 20 del Regolamento delle corse al trotto, inserendo un ultimo capoverso: ""L'attività di guida per professionisti ed amatori cessa al compimento del 70 anno di età a far tempo dal 1.1.2005".
L'applicazione di questa regola trae spunto ed è motivata esclusivamente da una pedissequa ricezione di una decisione dell'assemblea U.E.T. 25.1.2003, che fissa a 70 anni il limite massimo di età per guidare in corse di cavalli al trotto nei paesi U.E.T.
A proposito di tale determinazione, palesemente incostituzionale, va notato anche che:
a) la decisione U.E.T. non appare vincolante, atteso che già l'Olanda ha dichiarato di non poterla né volerla attuare; b) la stessa decisione U.E.T. ammette il differimento dell'applicazione, suggerendo e non imponendo il termine biennale; c) non ha senso un diverso trattamento, in Italia, fra trotto e galoppo in materia di limiti di età, mancando una corrispondente norma per il galoppo; d) la decisione U.E.T., soprattutto, sembra dettare una disciplina di carattere generare, che peraltro appare comunque derogabile con riferimento a particolari situazioni, condizioni e persone; non impedisce, quindi, di dettare regole correttive, consentendo -ferme restando severe prescrizioni nel rispetto della salute- in determinati casi da prefissare, una deroga alla norma generale.
L'U.N.A.G.T. chiede pertanto di soprassedere alla applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 20 del Regolamento (magari semplicemente non pubblicandolo nel Notiziario: ogni modifica del Regolamento infatti ha effetto dopo il decorso di 30 giorni dalla pubblicazione nel Notiziario), o rinviandone l'entrata in vigore, ovvero esaminando possibilità di deroghe alla norma di carattere generale.
Distinti saluti
Il Presidente U.N.A.G.T. Enrico Dall’Olio
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