Visto il personalissimo uso delle norme, è opportuno prevenire.
L'Unagt verificate le continue modifiche e ritardi nella pubblicazione del calendario, le assicurazioni tecniche-economiche ricevute e non formalizzate, la perdurante ed errata applicazione del Regolamento delle Corse, le circolari del Servizio Premi che tengono conto solo delle richieste di alcune associazioni di categoria e di non di altre, i commenti inopportuni e non dovuti di alcuni dei massimi funzionari Unire, si è premurata, per una esatta applicazione delle normative, di chiedere al proprio consulente legale un quesito riguardante la designazione delle Consulte tecniche, inviato anche al Ministro Alemanno e ai massimi vertici Unire.
Preg.mo
Ministro per le Politiche Agricole e Forestali
On. Gianni Alemanno
Via XX Settembre
00187 ROMA
Preg.mo
Presidente Unire
Dott. Antonio Matarrese
Via Cristoforo Colombo 283/A
00147 ROMA
Preg.mi
Componenti C.d.A. Unire
Via Cristoforo Colombo 283/A
00147 ROMA
Preg.mo
Segretario Generale Unire
Dott. Franco Panzironi
Via Cristoforo Colombo 283/A
00147 ROMA
Racomandata A/R anticipata a mezzo fax
Fermo, 28.12.04
Oggetto: designazione Consulte Tecniche.
L’UNAGT mi incarica di rispondere al seguente quesito.
Sembra che qualcuno abbia sentito dire da uno dei massimi funzionari dell’UNIRE, nella riunione del 22.12.2004, che la designazione delle Consulte Tecniche, a termini di Regolamento, dovrà essere effettuata solamente dagli iscritti alle associazioni riconosciute (tanto per intendersi, a quelle che hanno acquistato la personalità giuridica ex art. 11 DPR 361/2000).
Probabilmente, si tratta di un malinteso, o, per usare termini tipografici, di un colossale refuso.
Perché, se così non fosse, si tratterebbe di una delle più appariscenti e folgoranti disposizioni in contrasto con la Costituzione della Repubblica italiana e con la legge.
In primo luogo, in contrasto con la Costituzione della Repubblica italiana: la libertà di associarsi liberamente, infatti, sancita dall’art. 18 della Costituzione, è anche libertà di non associarsi, o di associarsi secondo forme appunto liberamente scelte. Discriminare qualsiasi elettorato attivo o passivo all’appartenenza o meno ad una associazione, costituisce palese lesione del precetto costituzionale.
Va osservato inoltre come sarebbe anacronistica questa esaltazione del mito della associazione con personalità giuridica –considerata non si sa perché superiore alla associazione che, sia pure sprovvista di personalità giuridica, è dotata comunque di soggettività giuridica-, soprattutto dopo il ridimensionamento avvenuto con l’abrogazione dell’art. 12 del codice civile. Non si dimentichi che una legge divenuta fondamentale per il nostro ordinamento giuridico, che fra poco compirà 35 anni (lo Statuto dei Lavoratori), per questioni che, con tutto il rispetto dell’UNIRE, hanno ambiti assai più vasti, non pensa neanche lontanamente a discriminare i sindacati secondo una presunta personalità giuridica, ma dà rilievo alle associazioni maggiormente rappresentative. Non si comprenderebbe, 35 anni dopo, una regolamentazione in senso opposto: non più il concetto di rappresentanza, non più il concetto di rappresentatività, ma il sacro velo della personalità giuridica. Tanto più che già in precedenza la stessa UNIRE ha, come del resto era tenuta a fare, dato rilievo ufficiale al concetto di rappresentatività e rappresentanza, allorché, all’art. 102 del Regolamento delle Corse al Trotto, ha stabilito che gli importi delle multe inflitte dalle giurie e dagli Starters agli allenatori, guidatori ed allievi guidatori devono essere pagate direttamente alle Società di corse…., le quali li versano all’associazione di categoria (Allenatori Guidatori Trotto), avente rilevanza nazionale, cui il sanzionato è iscritto. “Rilevanza nazionale” quindi, e non “personalità giuridica”.
In secondo luogo, in contrasto con la legge. Infatti, secondo l’art. 6, comma 2 bis del DL 449/99, così come modificato ed integrato dalla legge 200/03, lo Statuto dell’UNIRE prevede la costituzione di consulte tecniche (trotto galoppo e sella), nominate dalle stesse categorie. Corrispondentemente, l’art. 9 dello Statuto UNIRE dispone che il Consiglio di Amministrazione costituisce tre Consulte Tecniche (trotto, galoppo e sella) i cui componenti sono designati dalle categorie interessate. Ebbene, è facile ed agevole osservare come la legge non faccia alcun riferimento alle associazioni di categoria, ma alle “categorie”, e quindi, per quanto concerne il trotto, agli allenatori, ai guidatori, ai gentleman, agli allevatori. Non sarebbe comprensibile pertanto limitare, attraverso il Regolamento, alle associazioni (ed all’interno di queste alle sole associazioni iscritte presso il registro apposito in Prefettura, per giunta) il potere che la legge attribuisce invece alle categorie ippiche. Basterebbe l’impugnazione al TAR del Regolamento da parte di un qualsiasi appartenente a categoria ippica (ad esempio, da un non iscritto ad alcuna associazione), per fare accertare e dichiarare l’evidente illegittimità di una simile regolamentazione.
Capo Ufficio legale Unagt
(Avv. Mauro Cimino)