L’UNAGT, a mezzo dei propri legali, ha presentato esposto alle competenti Autorità Giudiziarie (Procura della Repubblica e Procura presso la Corte dei Conti), ed ha portato alla notifica citazione ordinaria per risarcimento dei danni, nei confronti dell’UNIRE e dei componenti la Giuria, per l’annullamento della prima corsa e dell’intera riunione di corse al trotto presso l’ippodromo di Milano del 10.9.2004, denunciando la illegittimità e difformità al Regolamento della condotta dell’UNIRE e degli addetti al controllo e disciplina corse.
L'intervento sotto riportato sarà pubblicato il 17.09.04 dal quotidiano Libero
L’UNAGT, nella prospettiva della salvaguardia del montepremi, aveva proclamato l’attuazione di una forma di protesta, consistente nel ritardare la partenza della prima corsa di 15 minuti circa in diversi convegni nell’arco di una ventina di giorni, indicando preventivamente quale piazza fosse interessata. Stante il silenzio dell’Unire, la protesta è stata effettivamente attuata. L’ultima forma di protesta è stata preannunciata per il convegno di Milano del 10.09.2004.
I guidatori, dopo l’apertura dei cancelli, sono entrati in pista, appunto come preannunciato, con alcuni minuti di ritardo, e precisamente 10 minuti (l’ingresso in pista è avvenuto alle ore 15,00 e l’orario della partenza era fissato per le ore 14,50).
Dopo avere iniziato le sgambature preliminari alla corsa da qualche minuto, l’altoparlante comunicava che la prima corsa era stata annullata.
Infatti, il Presidente di Giuria del convegno di Milano del 10.9.2004, ha dichiarato esplicitamente, ”Su disposizione Unire adeguandosi al Regolamento corse al trotto la prima corsa viene annullata”. Tale decisione ha provocato scalpore negli operatori ippici, creando una situazione di altissima tensione, che ha indotto tutti gli allenatori guidatori, per scongiurare che gli attriti portassero ad irregolarità –e comunque in difetto delle condizioni minime per gareggiare- a non disputare le altre corse del convegno: convegno che è stato annullato integralmente, dopo il decorso di un’ora dall’orario stabilito per la seconda corsa.
Gli allenatori guidatori presenti, hanno immediatamente confutato la decisione dell’Unire di annullamento della prima corsa, segnalandone l’illiceità e la non conformità al regolamento, e, contestualmente, la strumentalità in termini di rappresaglia contro l’azione collettiva di protesta.
Infatti, il provvedimento adottato dall’Unire è apparso del tutto privo di qualsiasi motivazione, in quanto non fa riferimento ad alcuna disposizione regolamentare (ed è ovvio, perché non esiste alcuna disposizione nel senso preteso dall’Unire) né offre alcuna argomentazione.
Già per questo il provvedimento di annullamento appare invalido.
Non si tratta nella specie nemmeno di una ipotesi interpretativa, perché questa deve essere autorizzata dal testo normativo, testo normativo che nella specie non esiste.
Infatti, non esiste alcuna norma che, per il caso di ritardo nell’ingresso in pista dei cavalli, con i cavalli già in pista a sgambare, e la macchina autostart pronta per l’apertura delle ali, preveda la possibilità di annullamento della corsa: annullamento che costituisce, all’evidenza, grave danno per i guidatori, proprietari, allevatori, che perdono i premi, per la società che perde le quote dei proventi delle scommesse, per l’Unire che analogamente perde le quote spettanti, e soprattutto per l’Erario che non incamera le somme delle scommesse.
In ordine alla normativa da applicare, si deve partire da un elemento fondamentale: la disciplina di riferimento è quella del Regolamento delle Corse al trotto, efficace e vincolante per tutti gli operatori del settore.
Dato fondamentale cui fanno seguito da due corollari parimenti indiscutibili: qualsiasi norma regolamentare non è modificabile se non decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (leggasi Notiziario Unire) del provvedimento di modifica; la modifica o l’integrazione può avvenire solamente con deliberazioni commissariali o del C.d.A. Unire (le circolari, le direttive, le raccomandazioni di qualsiasi genere, da qualunque organo provenienti, non hanno quindi efficacia modificativa od integrativa).
Ciò posto, si ribadisce, nel Regolamento per le corse al trotto non esiste alcuna disposizione che consenta l’annullamento della corsa per la presentazione in pista in ritardo dei cavalli, per pochi minuti .
Non soccorre, in particolare, a questo fine l’art. 43 del Regolamento Corse al trotto, che disciplina la diversa ipotesi di annullamento per essere la corsa rimasta con un numero di partenti inferiore a 5; al momento dell’ingresso in pista così come al momento dell’annullamento, infatti, nella prima corsa di Milano del 10.9.2004, erano in pista a sgambare ben otto cavalli.
Vi sono poi gli ultimi capoversi aggiunti all’art. 43, che sarebbero in vigore dal 1.2.2004 (clicca qui). Ma tali capoversi non risultano applicabili, perché la deliberazione del Presidente Unire che li ha emanati non risulta pubblicata sul Notiziario, e quindi non può incidere sul Regolamento.
Comunque, anche se i capoversi in questione potessero essere considerati vigenti, tale integrazione dell’art. 43 si limita a disporre l’annullamento della corsa quando, anche a seguito di ritiri o esclusioni intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, il numero dei cavalli, all’atto dell’entrata in pista, risulti inferiore a quello prescritto quale limite minimo per la corsa; ebbene, nella specie, “all’atto dell’entrata in pista” il numero dei cavalli non era inferiore al minimo tabellare richiesto per la corsa in questione (i cavalli erano infatti 8).
Nessun rilievo, ancora, ai fini dell’ annullamento, può avere poi l’art. 60 u.cpv., nella parte in cui dichiara che non è consentito l’ingresso in pista in ritardo se non motivato ed autorizzato dallo starter. Infatti, in primo luogo, la norma de qua dichiara non regolare l’ingresso in pista in ritardo, oltre tutto a certe condizioni, ma nulla dispone in ordine né alla esclusione dalla corsa del ritardatario nè ad annullamenti per ritardo nell’ingresso in pista; in secondo luogo, nella specie l’ingresso in pista è avvenuto comunque, a cancelli aperti, senza obiezione di alcuno, tanto meno dello starter che nulla ha eccepito; la terza, sta nel già tabellato effetto del ritardo immotivato e non autorizzato (applicazione della sanzione disciplinare –codifica 9, trasfusa nella codifica 17 della Deliberazione commissariale UNIRE 117/03), che nulla ha a che vedere né con l’esclusione dalla corsa del ritardatario né con l’annullamento della corsa, e che è l’unica conseguenza prevista dal Regolamento per la presentazione in ritardo. In buona sostanza, l’ultimo comma dell’art. 60 si limita a stabilire che, se l’ingresso in pista avviene in ritardo, e se tale ritardo non trova giustificazione adeguata, autorizzata dallo starter, il guidatore incorre nella violazione disciplinare sanzionata con pena pecuniaria. Non si ricordano invero precedenti in cui è stato inibito dallo starter l’ingresso a cavalli perché in ritardo nella presentazione in pista. Non per nulla, la codifica disciplinare 9 del Regolamento è stata parzialmente modificata dalla codifica disciplinare 17 della deliberazione 117/2003 (clicca qui) la codifica 9 sanziona tout court il ritardo nella presentazione in pista; la codifica 17 della deliberazione commissariale 117, non sanziona qualsiasi ritardo, ma solo quel ritardo che determina dilazione delle operazioni di partenza. Ma non esiste alcuna sanzione di allontanamento o esclusione dalla corsa.
D’altra parte, la stessa Unire era ed è consapevole, come non poteva non essere, della inconferenza dell’art. 60 del Regolamento ai fini dell’annullamento della corsa; infatti, con la circolare n. 8 settembre 2004 n 19 dell’Area Trotto, si rammentano modalità di applicazione “integrale e non estensiva”, fra l’altro, dell’art. 60, mentre, ai fini di un possibile annullamento delle corse, l’unica normativa richiamata e richiamabile è quella sul numero minimo dei partenti.
Né, ancora, a diverse considerazioni possono portare le circolari Unire Area Trotto 19/04, n. 8 del 2.5.2002 e n. 19 del 8.8.2003, (a parte la loro inapplicabilità, se costituissero modifica del Regolamento – anche a voler prescindere dal fatto assorbente che una circolare non può modificare il regolamento- , perché efficace solo trenta giorni dopo la pubblicazione nel bollettino). L’ultima circolare 8.9.2004, (clicca qui) , sull’orario di partenza, altro non fa che riportare norme regolamentari e circolari precedenti e, lungi dal prevedere possibilità di annullamenti, si limita a responsabilizzare, per i ritardi, commissari e starter. Infatti, la circolare 8/2002 del 2.5.2002 (clicca qui) dispone per i guidatori l’entrata in pista 8-10 minuti prima del previsto orario di partenza, per le sgambature (obbligo la cui violazione è peraltro sanzionata dalla ricordata codifica 9-17: “”ritardo a presentarsi in pista che provochi dilazione delle operazioni di partenza””, pena da euro 50 ad euro 150), conferendo poi la responsabilità del rispetto dei tempi a commissari e starter.
Va comunque doverosamente osservato che, non essendo contemplata dal Regolamento, la disposizione contenuta nella circolare 2.5.2002, di ingresso in pista 8-10 minuti prima del previsto orario di partenza, non può configurarsi vincolante ed efficace, sia perché oggetto di una circolare, appunto, come tale non avente forza normogenetica e priva della capacità di incidere, modificare od integrare il regolamento, sia perché, ovviamente, non pubblicata nel Notiziario.
L’unica normativa regolamentare che fa riferimento ad un tempo massimo di ritardo, è infatti quella contemplata dall’art. 60, a mente del quale lo starter, per incidenti, ritiri di cavalli o necessità di sostituzione di guida, può ritardare la partenza di trenta minuti dall’ingresso di tutti i cavalli in pista. Anche una interpretazione integrale, può far derivare da tale norma un principio generale di ammissibilità di un ritardo massimo di 30 minuti (e si deve valutare con quale decorrenza), decorsi i quali non è più possibile attendere.
In sostanza, lo starter non può più dare il segnale di partenza se sono decorsi trenta minuti dall’ingresso in pista dei cavalli.
Lo stesso art. 60 nemmeno precisa la decorrenza dei trenta minuti, perché l’ingresso in pista dei cavalli non ha un orario rigidamente prefissato, ed anzi non è fissato per nulla, proprio perché non è obbligatorio sgambare; si deve quindi ritenere che la decorrenza dei trenta minuti coincida con l’orario di inizio della corsa, o con l’effettivo ingresso dei cavalli se precedente, perché il Regolamento logicamente presuppone che l’ingresso di tutti i cavalli in pista avvenga prima o in coincidenza con l’orario fissato per la partenza (e non dall’ingresso in pista “virtuale” 8-10 minuti prima dell’orario fissato per la partenza, se si volesse per tale considerare l’ingresso in pista previsto dalla circolare Unire Area Trotto 2.5.2002 n. 8, inapplicabile per le argomentazioni sopra esposte).
Non si può negare un principio generale di tolleranza di 30 minuti a decorrere dall’orario di partenza, o dall’ingresso in pista effettivo di tutti i cavalli se precedente all’orario di partenza, salve le sanzioni per la violazione dell’orario di ingresso in pista, ove questa sia immotivata e determini dilazione delle operazioni di partenza.
Lo starter in sostanza, ai sensi dell’art. 60, deve chiamare i cavalli all’allineamento, e dare il segnale di partenza: tali operazioni sono dilazionabili sino a trenta minuti dall’ingresso in pista dei cavalli; ne segue che la chiamata dei cavalli all’allineamento e il segnale di partenza, potevano e dovevano essere effettuati sino alle ore 15,20; anzi, scaduto il termine delle ore 15.20 lo starter avrebbe comunque dovuto provvedere alla chiamata ed alla partenza, indipendentemente dal numero dei cavalli presentatisi.
Non si comprende quindi la ragione per cui lo starter non abbia chiamato i cavalli all’allineamento né dato il segnale di partenza, quando, alle ore 15.00 tutti gli otto cavalli erano in pista.
L’annullamento della prima corsa della riunione di Milano del 10.9.2004, appare quindi in contrasto con il Regolamento; la riunione dovrà quindi essere recuperata, a termini di Regolamento, così come dovrà avvenire, fra l’altro, per la riunione di trotto di Siracusa dell’agosto 2004, non disputata per la contestazione della consumazione di altrettante difformità regolamentari (come disposto con nota Unire 10.9.2003).
Di conseguenza l’Unagt, ritenendo illegittima la condotta dell’Unire e della Giuria, ha conferito incarico al sottoscritto legale di predisporre esposto alle competenti Autorità Giudiziarie per le giurisdizioni di competenza, e di tutelare gli interessi dell’associazione e degli associati assumendo immediatamente le iniziative giudiziarie civili per il risarcimento dei danni subiti.
Avv. Mauro Cimino
Capo Ufficio legale Unagt