Nuove prove parte II: alla sbarra il verbale di identificazione del puledro.

L’Unire riapre il caso Infinitif sulla base dei nuovi elementi emersi dall’indagine de La Gazzetta dello Sport.
Da domani ritorna all’opera la Commissione presieduta da Gianluca Autorino.
Gli articoli 16 e 17 del Disciplinare del libro genealogico prevedono che chiunque sottragga, alteri o falsifichi documenti del libro genealogico o chi ne faccia indebito uso è perseguito a norma di legge e che per infrazioni agli obblighi del disciplinare e delle norme tecniche gli allevatori di cavalli iscritti sono punibili anche con la radiazione dal libro genealogico.
Provvedimento deliberato dall’Unire su proposta dell’Ufficio centrale e conforme parere della C.T.C. Intanto andiamo avanti con la nostra analisi. Dopo il CIF ( falsa dichiarazione e irregolarità) prendiamo in esame il verbale di identificazione e di impianto del microchip, da regolarizzare e depositare entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di nascita del puledro.
Un falso materiale.
Infatti, in ordine al caso Infinitif (come per In Dix Huit), si rileva quanto segue.
- 29.6.2004 : effettuazione del verbale di identificazione (clicca qui).
Per quanto concerne il verbale di identificazione, di impianto del microchip e del prelievo del campione biologico, risulta essere stato effettuato dal Veterinario dott. Gustavo Fadiga, come da verbale datato e sottoscritto dal medesimo veterinario e dal “responsabile del cavallo”.
Ora, il verbale non può essere stato materialmente redatto il 29.6.2004.
Infatti (come da manuale operativo trasmesso dall’Unire) i puledri non possono essere identificati e segnalati se non inseriti negli elenchi presenti sull’apposito portale del sito di Unirelab.
A cui è possibile accedere solo attraverso nome utente e password di ogni Veterinario Unire.
Ogni puledro ha una sua scheda nella quale Unirelab riporta i dati trasmessi dall’Anact: tra cui la data di nascita, il nome della madre, il nome del padre e dell’allevatore.
E’ questa stessa scheda che deve essere utilizzata dal veterinario, completando i dati alla presenza dell’allevatore, e costituisce, dopo la visita, il documento originale (verbale) di identificazione e impianto del microchip, di cui all’articolo 1, punto 4, lettera b) delle Norme tecniche del Libro genealogico.
Prima della visita il veterinario deve scaricare le schede dal portale in duplice copia.
Quando la scheda viene stampata, è riportata in calce la data dello scarico dal portale.
Nella specie, i dati riguardanti il redo di Island Dream e Pine Chip (e di tutti i nati in maggio) sono stati inviati in data 30.6.2004 da Unirelab alla ditta incaricata di inserirli nel portale per conto dell’Unire (Irsic). Questo significa che sino al 30.06.2004 non era stata predisposta la scheda informatica con relativo codice Lims (diverso per ogni soggetto nato), ovvero il numero della scheda informatica creato all’interno del data base di sistema.
La scheda (contraddistinta dal logo Unire) è stata resa reperibile nel portale in data 5.07.2004, come risulta da dati desunti dal portale Unirelab (Irsic).
Pertanto, non era possibile stamparla prima di tale data.
Ne segue, come è ovvio, che la visita al puledro può essere effettuata solo il giorno dell’inserimento nel portale ovvero nei giorni seguenti e, comunque, successivamente al momento dello scarico.
E’ allora impossibile che sia stato eseguito dal dottor Gustavo Fadiga il verbale di identificazione il 29.06.04 su una scheda inesistente sino al 30.06.2004 e non inserita (e quindi non scaricabile) nel portale prima del 5.07.2004 e infatti stampata il 17.07.04.
Il verbale in questione, di conseguenza, è un falso materiale.
In difetto di tale obbligatoria attività identificativa, da effettuarsi entro il 31 ottobre (30 settembre per l’anno 2004) e comunque (come ribadiscono in diverse circolari Unire e Anact) tassativamente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di nascita del puledro, il cavallo non può essere iscritto nel Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.
A parte quindi la falsità materiale prevista disciplinata dagli artt. 476 e ss. cod. pen. e punita con la reclusione da uno a sei anni, vengono in rilievo le sanzioni contemplate dagli art. 16, 17 del Disciplinare del libro genealogico con l’obbligo per l’Unire della “denuncia alla Autorità Giudiziaria per sospetta frode”. (continua)G.R.