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Unagt : Tg Comitato 26.7.07: incompatibilità ? il Tar dà ragione all’Unire
Inviato da unagt il 26/7/2007 20:02:00 (1109 letture)

Una sentenza mette fine a tante polemiche.

                                 
                                                                                      Tar Lazio



Oggi un’agenzia di stampa ha riportato la notizia di una sentenza del Tar del Lazio che risolve un presunto caso di incompatibilità riferito al ruolo di consulente Unire ricoperto dal signor Maurizio Mattii, ex presidente esecutivo dell’Unagt.
 

Ecco il testo dell’agenzia Agipro:
“ROMA - Il Tar del Lazio, sezione terza nella persona del Presidente Stefano Baccarini e dei Consiglieri Giuseppe Sapone e Stefano Fantini, ha respinto domanda di provvedimento cautelare contro la delibera del Commissario Straordinario dell'Unire Guido Melzi d'Eril per il conferimento di incarico a Maurizio Mattii di "Consulente tecnico del Commissario dell'Unire".
Il ricorso era stato opposto dalla Ippodromi e Città che gestisce gli impianti di Roma trotto, Firenze trotto e galoppo e Napoli trotto e galoppo, nonché dalla società Labronica Corse Cavalli che gestisce l'ippodromo di Livorno.

Nella sentenza si legge che il ricorso viene respinto "Ritenuto che, a una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, appaiono significativi i profili di inammissibilità per carenza di interesse e di ‘legitimatio ad causam’  del ricorso avverso l'affidamento dell'incarico professionale proposto da "società di corse";

Ritenuto altresì, ancora, che a termini di regolamento dell'Unire per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione  (di cui alla delibera del Commissario n.20 del 4/4/2007) non fatto oggetto di gravame, è consentito il conferimento di detti incarichi
senza esperimento di procedura comparativa, tra l'altro allorché siano di natura strettamente fiduciaria.
Inoltre viene ritenuto che
non appare consentito ravvisare in astratto, e dunque in assenza di specifiche contestazioni, la condizione di incompatibilità di un consulente privo di poteri decisori, anche alla stregua di quanto disposto dall'art 3 della legge 20/7/2004, n. 215.”

Ecco invece il testo della sentenza  del Tar (clicca  qui)

G.R.

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