Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Unagt : Tg Comitato 20.11.05: ecco perché a Taranto hanno sbagliato
Inviato da unagt il 20/11/2005 20:55:46 (944 letture)

Sogei, Unire e Giuria al Paolo VI di Taranto hanno applicato una norma che non esiste.



Caro Sportsman, ti spieghiamo ancora una volta perché la riedizione come decima corsa della sesta di Taranto era irregolare.

L’Intercategoriale in relazione a quanto pubblicato dal quotidiano Lo Sportsman, ha trasmesso una nota del capo Ufficio Legale Unagt a Monopoli, Unire ed agli organi di stampa, con invito alla pubblicazione, in relazione a quanto accaduto nella corsa ripetuta per ultima il giorno 17.11.2005  presso l’ippodromo di Taranto, in palese e colossale violazione sia del regolamento delle corse sia del regolamento delle scommesse, con ogni riserva della assunzione delle più opportune iniziative amministrative e giudiziarie a tutela degli interessi dei proprietari, degli allenatori, dei  guidatori, oltre che degli scommettitori.

“Formulo la presente su mandato e nell’interesse dell’UNAGT.

Si invita alla pubblicazione della presente missiva, inviata per conoscenza anche all’Ecc.mo Direttore AAMS, all’Ecc.mo Commissario UNIRE e all’Ecc.mo Segretario UNIRE.Si legge sul quotidiano “Sportsman” del 19 novembre 2005, pag. 3, che la variazione dei numeri alla ripetizione di una corsa interrotta e rinviata dopo l’ultima (anziché mantenere gli stessi cavalli e gli stessi numeri, salvi i ritiri), è fatto incredibile, che peraltro sarebbe perfettamente aderente al Regolamento: non quello delle corse, ma quello delle scommesse.
E’ interesse dell’associazione da me assistita (UNAGT), cui appartengono i guidatori che hanno sottoscritto la lettera riscontrata dal prefato quotidiano, chiarire come, al contrario di quanto pubblicato,  il fatto denunciato non è solo incredibile, ma contrario al Regolamento (a qualsiasi Regolamento), alla
trasparenza, e foriero di conseguenze assurde in danno ai partecipanti alla corsa ed agli scommettitori  (in quanto i cavalli della seconda fila possono partire in prima fila, e nella specie, a Taranto, ciò si è verificato), che potrebbero aprire contenziosi di vario genere.

Ed invero, basta riportare per esteso le disposizioni in materia.

Art. 58,  comma terzo Regolamento delle corse al trotto (clicca  qui):

“” Qualora un cavallo per il quale sia stato sorteggiato o assegnato il numero di partenza non prenda parte alla corsa, il suo posto viene preso dal cavallo col numero successivo purchè rimanga nella propria fila; gli altri cavalli scendono nei posti successivi resisi vacanti, restando sempre nella propria fila””;

Art. 68, Regolamento delle corse al trotto (clicca  qui) :

“”La corsa interrotta verrà ripetuta, entro il termine massimo di trenta minuti calcolati dal momento dell’interruzione, rimanendo esclusi i cavalli squalificati prima dell’incidente o che si fossero ritirati per aver invertito il senso della gara o per essere usciti di pista””.

Il principio fondamentale è quindi la conservazione della propria fila di assegnazione, in base alla dichiarazione dei partenti in qualsiasi caso.

Art. 19, Regolamento delle scommesse (clicca  qui) così come modificato dal Decreto Interdirigenziale 25.10.2004 (pubblicato nella G.U. n. 299 del 22.12.2004)  in vigore dal 20.6.2005:

“” Ripetizione delle corse.  Sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentino alla ripetizione.  L’elenco dei cavalli che partecipano alla ripetizione della corsa, tempestivamente comunicato dalla società di corse e reso pubblico dall’UNIRE, costituisce il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse””.

La disposizione in questione (che fra l’altro l’UNIRE ha tempestivamente trasmesso (clicca  qui) a tutti gli interessati con nota 20.6.2005), non si pone per nulla in contrasto con il Regolamento delle corse, e anzi si coordina perfettamente con lo stesso.  E si tratta di una disposizione che costituisce atto di normazione (decreto interdirigenziale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

E’ vero che esiste una nota del Direttore Generale dell’AAMS (clicca  qui), che, nel segnalare le innovazioni introdotte dal decreto interdirigenziale, così si esprime: “”stabilisce che sulle corse rinviate a dopo l’ultima della giornata sia riaperta l’accettazione delle scommesse sulla base del numero dei cavalli previsti nella nuova dichiarazione dei partenti””.   Ma si tratta di un atto interno, finalizzato ad indirizzare l’azione degli organi amministrativi, che non è neppure di mera interpretazione, ma di pura segnalazione della esistenza di una rinnovata disciplina. In buona sostanza, nella disposizione di cui all’art. 19 Reg. scommesse, non è assolutamente scritto che vi sia una nuova dichiarazione di partenti, e tanto meno si consente ai cavalli, in deroga al Regolamento delle corse, di cambiare fila.  La nota della Direzione AAMS, quindi, che peraltro neppure astrattamente può essere in contrasto con il decreto interdirigenziale –in tal caso infatti la nota sarebbe inefficace ed improduttiva di qualsivoglia effetto, indipendentemente dalla sua qualifica come circolare, fonte subordinata al decreto interdirigenziale -, si limita semplicemente a porre l’attenzione su quali norme siano interessate dalla modifica.  E, dal suo punto di vista, l’unica cosa che interessava era la possibilità di accettazione delle scommesse sulla base del numero dei cavalli previsti nel nuovo elenco dei cavalli ripresentatisi  (il termine dichiarazione dei partenti è evidentemente usato in senso atecnico). 

Ma, si ripete, quel che conta è la disposizione di cui all’art. 19 del decreto interministeriale, e non qualsiasi altra dichiarazione in contrasto con la stessa, di fonte subordinata.

Ad abundantiam, lo stesso decreto interdirigenziale prevede all’art. 2 comma 6 come fra le variazioni al programma ufficiale che comportano il rimborso delle scommesse, vi siano le variazioni delle modalità di partenza, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti tecnici delle varie specialità dei paesi in cui ha svolgimento la corsa.  Se le scommesse quindi possono essere accettate ex art. 19 Reg. scommesse, ciò è dovuto o meglio condizionato o meglio subordinato  alla conformità al Regolamento delle corse”.

Avv. Mauro Cimino

  Pagina stampabile Invia questa notizia a un amico

I commenti sono di proprietà dei rispettivi autori.
Non siamo in alcun modo responsabili del loro contenuto.
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&